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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30374/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società e alcuni garanti avevano chiesto in primo grado, contro la banca, la declaratoria di nullità delle condizioni applicate a vari rapporti bancari, l’accertamento dell’insussistenza di crediti della banca e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande relative a un conto corrente, respingendo invece quelle concernenti un conto anticipi e un contratto di affidamento per carenza di prova. In appello gli attori avevano insistito per l’ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti non consegnati dalla banca nonostante richiesta ex art. 119 TUB, sostenendo che tale istanza fosse stata tempestivamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita in comparsa conclusionale; inoltre avevano riproposto censure sulla nullità di fideiussioni asseritamente rilevabili d’ufficio. La Corte d’appello aveva respinto le impugnazioni. In cassazione, con unico motivo, i ricorrenti deducevano violazione dell’art. 210 c.p.c. e dell’art. 119, comma 4, TUB, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la riproposizione dell’istanza istruttoria e che tale errore avesse inciso sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha qualificato la censura, in primo luogo, come denuncia di un preteso errore percettivo del giudice di merito sulla effettiva reiterazione dell’istanza istruttoria, errore che non è deducibile come violazione di legge in cassazione ma semmai, ricorrendone i presupposti, con revocazione per errore di fatto. In ogni caso, anche ricondotta la doglianza a vizio di violazione di norme processuali, la Corte l’ha ritenuta inammissibile perché la riproposizione delle richieste istruttorie rigettate deve avvenire in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni; il generico richiamo agli atti precedenti o alla comparsa conclusionale non basta e, se manca una chiara reiterazione, l’istanza deve considerarsi abbandonata e non più proponibile in appello o in cassazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione richiesto in istruttoria deve essere specificamente reiterato quando la parte precisa le conclusioni, altrimenti la richiesta si considera abbandonata.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (TUB)

    la richiesta di consegna della documentazione bancaria non basta, da sola, a superare le preclusioni processuali se l’istanza istruttoria non è poi ritualmente riproposta.

  • art. 178 c.p.c.

    le questioni decise con ordinanza revocabile dal giudice istruttore devono essere sottoposte alla decisione finale solo se la parte, nel precisare le conclusioni, chiede la revoca dell’ordinanza o comunque ripropone chiaramente l’istanza.

  • art. 281-bis c.p.c.

    la regola sulla riproposizione delle questioni già decise dal giudice istruttore si applica anche alla decisione della causa in composizione monocratica.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    non può essere usato per denunciare un mero errore di percezione del contenuto di un atto processuale da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La parte che abbia visto respingere in primo grado una richiesta istruttoria ha l’onere di riproporla in modo espresso e specifico al momento della precisazione delle conclusioni; il mero rinvio agli atti difensivi precedenti non è sufficiente.
  • Se l’istanza istruttoria non è ritualmente reiterata, essa si considera abbandonata e non può essere utilmente coltivata in sede di impugnazione.
  • La mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del contenuto effettivo di una conclusione processuale integra un possibile errore di fatto, non una violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione.
  • Anche quando la giurisprudenza ammette una presunzione di persistenza della richiesta sulla base della condotta processuale complessiva, occorre comunque che dal ricorso emerga in modo chiaro una volontà inequivoca di insistere sull’istanza pretermessa.
  • Nel processo civile, la fase di precisazione delle conclusioni ha funzione delimitativa del thema decidendum e del thema probandum: perciò le richieste istruttorie devono essere rinnovate con chiarezza per consentire alla controparte di contraddire e al giudice di decidere.

Come è indicizzato

MaterieProveConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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