Cassazione Civile, Ordinanza n. 31989/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., a seguito di accertamento di superamento del limite di velocità mediante dispositivo automatico. L'interessato aveva proposto ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. via PEC sia alla Prefettura sia all'organo accertatore. I giudici di merito hanno ritenuto tempestiva l'ordinanza prefettizia, applicando il termine complessivo di 210 giorni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S. per erroneo calcolo dei termini, sostenendo che il ricorso non fosse stato presentato solo al Prefetto e che non vi fosse necessità della trasmissione degli atti all'organo accertatore; 2) vizio di motivazione per avere il Tribunale qualificato la notifica all'organo accertatore come mera conoscenza; 3) violazione dell'art. 4 d.l. 121/2002 e degli artt. 2 e 3 C.d.S. sulle caratteristiche delle strade idonee all'installazione di autovelox, con particolare riguardo ai requisiti della banchina; 4) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice ritenuto provata l'idoneità della strada senza adeguato accertamento e senza che l'amministrazione avesse dimostrato i presupposti tecnici della strada extraurbana secondaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: quando il ricorso amministrativo viene proposto direttamente al Prefetto si applica il termine cumulato e perentorio di 210 giorni per l'adozione dell'ordinanza, senza che rilevi la contestuale trasmissione anche all'organo accertatore; inoltre la motivazione del Tribunale è stata considerata comprensibile. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché il ricorrente non aveva specificamente allegato di avere contestato in merito il provvedimento prefettizio né indicato in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, sollecitando in realtà un riesame del fatto precluso in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché la Prefettura non ha svolto difese.
Norme richiamate
costituisce la norma violata posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione per eccesso di velocità
disciplina la proposizione del ricorso amministrativo contro il verbale e i termini per la trasmissione degli atti; nel caso concreto, la notifica contestuale all'organo accertatore non muta il regime applicabile quando il ricorso è diretto al Prefetto
i termini per l'adozione dell'ordinanza prefettizia vanno cumulati; il termine complessivo per decidere decorre dalla presentazione del ricorso ed è, nella fattispecie, di 210 giorni
concorre al computo complessivo dei termini per l'adozione dell'ordinanza, consentendo all'amministrazione di fruire dell'intera scansione procedimentale
art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121
consente l'uso di dispositivi automatici di rilevazione della velocità su determinate categorie di strade, previa individuazione prefettizia e al ricorrere dei requisiti di legge
art. 2, comma 2, lett. c) e d), C.d.S.
individua le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento cui può applicarsi l'installazione autorizzata di autovelox
viene richiamato dal ricorrente quanto alla nozione e alle caratteristiche della banchina
la contestazione immediata può essere esclusa nei casi di rilevamento automatico consentiti dalla legge
richiamato per indicare le eccezioni alla regola della contestazione immediata
richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo avverso una sanzione del codice della strada è proposto direttamente al Prefetto, per verificare la tempestività dell'ordinanza-ingiunzione deve applicarsi il termine complessivo e cumulato previsto dalla disciplina procedimentale, senza che rilevi la sola circostanza che l'atto sia stato trasmesso anche all'organo accertatore.
- Ai fini del computo del termine per la decisione prefettizia, i termini intermedi per la trasmissione degli atti e quello finale per l'adozione dell'ordinanza si sommano secondo la scansione prevista dagli artt. 203 e 204 C.d.S.; il termine decorre dalla presentazione del ricorso, non dalla trasmissione dell'atto tra uffici.
- In materia di autovelox su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, la legittimità dell'installazione senza contestazione immediata richiede il rispetto dei requisiti legali e del preventivo decreto autorizzativo prefettizio; non è consentita un'estensione analogica a strade prive delle caratteristiche tipiche richieste dalla classificazione codicistica.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non risulta specificamente indicato dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti, secondo il principio di specificità e autosufficienza del ricorso.
- La contestazione della validità del provvedimento prefettizio che autorizza i controlli automatici va veicolata in modo specifico nei giudizi di merito; in mancanza, la Corte di legittimità non può procedere a un riesame delle valutazioni fattuali sulla strada e sulla banchina.
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