Cassazione Penale, Ordinanza n. 33229/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa derivante dall'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità per il furto; con il secondo ha censurato la motivazione e la violazione di legge sull'aggravante della destrezza; con il terzo ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione del compendio probatorio relativo al reato di cui all'art. 493-ter c.p.; con il quarto ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; con il quinto ha infine contestato le statuizioni civili. La Corte ha rilevato che tutti i motivi miravano in sostanza a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, senza dedurre un effettivo travisamento della prova, e dunque non introducevano censure di legittimità ammissibili; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla destrezza e generiche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'attenuante patrimoniale.
Norme richiamate
La deduzione della violazione di tale norma, da sola, non è sufficiente se non si traduce in una compiuta censura di legittimità contro la motivazione della decisione di merito.
È richiamato come norma incriminatrice per l'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rispetto alla quale il ricorrente contestava la valutazione probatoria.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il valore economico dei beni sottratti non sia irrisorio.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una mera proposta di ricostruzione alternativa del fatto se non si denuncia specificamente un travisamento della prova o un vizio di motivazione realmente rilevante.
- La circostanza aggravante della destrezza nel furto sussiste non solo quando l'azione insista direttamente sulla persona offesa, ma anche quando riguardi il bene sottratto, purché esso sia nella disponibilità immediata della vittima e sotto la sua vigilanza, ancorché non a contatto fisico.
- Le censure sulla commisurazione della pena e sul diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità devono essere specifiche e puntuali; allegazioni generiche non sono idonee a scalfire la decisione di merito.
- Se il valore dei beni sottratti non è irrisorio, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può essere legittimamente negata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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