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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30066/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel procedimento esecutivo relativo a una sentenza di condanna parzialmente riformata in appello, il difensore del condannato aveva proposto davanti al giudice dell'esecuzione un incidente volto, in via principale, a far accertare il mancato passaggio in giudicato della sentenza e quindi la non validità/non esecutività del titolo, e, in subordine, a ottenere la restituzione nel termine per impugnare. Il Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo competente la Corte di cassazione e ritenendo non applicabile l'art. 568, comma 5, c.p.p. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte: 1) nullità per difetto di motivazione, perché il provvedimento non avrebbe esaminato la questione preliminare relativa alla validità del titolo esecutivo e al mancato passaggio in giudicato; 2) nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente interpretato l'art. 175, comma 4, c.p.p., trascurando che la competenza a decidere sulla restituzione nel termine spetta al giudice dell'esecuzione quando la domanda presupponga o implichi la verifica dell'invalidità o non esecutività del titolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, quando la richiesta è logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a provvedere appartiene funzionalmente al giudice dell'esecuzione; se tale competenza non viene rispettata, si verifica una nullità assoluta generale rilevabile d'ufficio. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione, pur investito della verifica dell'esecutività della sentenza e, in subordine, della domanda restitutoria, ha erroneamente declinato la propria competenza dichiarando inammissibile l'incidente. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 670, comma 3, c.p.p.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione l'attivazione del procedimento di verifica sull'esecutività del titolo e costituisce il presupposto procedurale dell'incidente esecutivo esaminato

  • art. 665 c.p.p.

    richiamato quale norma di trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione

  • art. 175, comma 4, c.p.p.

    la richiesta di restituzione nel termine va esaminata dal giudice competente secondo il collegamento con la verifica del titolo esecutivo; non può essere automaticamente sottratta al giudice dell'esecuzione

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    non applicabile, secondo il giudice di merito; la Corte non ne accoglie l'uso ostativo nella fattispecie

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    la motivazione deve essere non apparente e dare conto delle questioni decisive dedotte

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • In tema di restituzione nel termine per impugnare, la competenza del giudice dell'esecuzione sussiste quando la domanda sia logicamente dipendente o alternativa rispetto all'accertamento della validità o esecutività del titolo.
  • La decisione sulla restituzione nel termine non può essere sottratta al giudice dell'esecuzione se l'istanza implica, anche solo in via preliminare, la verifica del passaggio in giudicato della sentenza o dell'esistenza di un valido titolo esecutivo.
  • La violazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione integra una nullità assoluta di ordine generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Il giudice investito dell'incidente esecutivo deve esaminare tutte le questioni logicamente preliminari e non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità senza confrontarsi con il tema della validità del titolo posto a fondamento della richiesta restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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