Cassazione Civile, Ordinanza n. 21407/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 20.108,92, oltre accessori, in relazione all’inadempimento di due contratti di leasing stipulati da una società utilizzatrice: uno relativo a un immobile e l’altro a beni strumentali per l’arredo di un punto vendita. La persona fisica che aveva prestato garanzie personali nel 2008 si è opposta deducendo la nullità delle garanzie, perché predisposte unilateralmente su moduli standard, senza trattativa, e contenenti clausole vessatorie; ha inoltre sostenuto di essere consumatore, in quanto persona fisica estranea all’attività imprenditoriale della società garantita, con conseguente applicabilità del Codice del consumo e invalidità delle clausole di rinuncia alle eccezioni, pagamento a prima richiesta e deroga all’art. 1957 c.c. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione qualificando le garanzie come contratti autonomi di garanzia e negando la qualità di consumatore. La Corte d’appello ha confermato, valorizzando la dichiarazione del garante di non agire come consumatore e la funzione delle garanzie a supporto dell’attività imprenditoriale della società debitrice. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione della direttiva 93/13/CEE e del d.lgs. n. 206/2005, sostenendo che il giudice d’appello avesse escluso la tutela consumeristica senza un accertamento in concreto della sua qualità soggettiva e aderendo alla logica del c.d. professionista di riflesso; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1362 ss. e 1936 c.c. nonché del Codice del consumo, motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito abbia erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina consumeristica senza compiere l’indagine in concreto sulla posizione del garante e sulle finalità effettive della garanzia. Ha ribadito che, nel contratto di fideiussione/garanzia, la qualifica di consumatore va valutata con riferimento alle sole parti del contratto di garanzia e alle finalità concrete della prestazione, senza automatismi derivanti dalla natura imprenditoriale del rapporto principale. Ha inoltre affermato che la dichiarazione contrattuale di non agire come consumatore non è decisiva, potendo al più costituire un indizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
direttiva 93/13/CEE
La disciplina sulle clausole abusive si applica anche ai contratti di fideiussione o garanzia stipulati da una persona fisica, quando il garante abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale; la qualifica di consumatore va accertata in concreto dal giudice nazionale.
Le norme del Codice del consumo, in particolare quelle sulle clausole vessatorie, possono operare anche nel rapporto di garanzia se il fideiussore persona fisica è consumatore in senso oggettivo e funzionale.
La deroga a tale disposizione è una delle clausole la cui validità va scrutinata alla luce della disciplina consumeristica, se il garante è qualificabile come consumatore.
artt. 33 e ss. Codice del consumo
Le clausole che prevedono rinuncia alle eccezioni, pagamento a prima richiesta e altre previsioni potenzialmente abusive devono essere vagliate secondo la disciplina sulle clausole vessatorie ove il garante sia consumatore.
Il secondo motivo, relativo ai criteri di interpretazione del contratto e alla qualificazione della garanzia, è stato dichiarato assorbito.
È richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla natura della fideiussione e alla qualificazione delle garanzie prestate.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione o di garanzia stipulato da una persona fisica, la qualifica di consumatore deve essere accertata con riferimento alle sole parti del contratto di garanzia e alle finalità concrete della prestazione, non al rapporto principale garantito.
- Non è consentito escludere la tutela consumeristica in base a un automatismo fondato sulla natura imprenditoriale del debito garantito o sulla qualità professionale del debitore principale.
- La dichiarazione negoziale con cui il garante afferma di non agire come consumatore non è di per sé निर्णisiva: può valere solo come elemento indiziario, ma non sostituisce l’accertamento giudiziale in fatto sulla concreta destinazione della garanzia.
- L’eventuale collegamento funzionale del garante con la società debitrice principale deve essere dimostrato in concreto; in mancanza, la persona fisica che garantisce per finalità estranee alla propria attività professionale può essere considerata consumatore e beneficiare della disciplina sulle clausole abusive.
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