Cassazione Penale, Sentenza n. 22134/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/10/2020 del Tribunale di Crotone che confermava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con sentenza del 15/07/2015) ritenuta revocabile per l'esistenza di un precedente penale ostativo (sentenza del 20/07/2013). In primo grado la Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza originaria perché il giudice dell'esecuzione non aveva accertato, mediante l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 6, c.p.p., se il giudice che aveva concesso il beneficio avesse per tabulas la conoscenza del precedente ostativo. In esito al rinvio il Tribunale ha acquisito il fascicolo del dibattimento e ha accertato che il giudice di cognizione disponeva solo di un certificato del casellario del 2011 privo del riferimento alla condanna del 2013, concludendo che il precedente non era conoscibile dal giudice della cognizione e che pertanto la revoca era legittima alla luce del superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 168, comma 1, n. 2 c.p.) e vizio di motivazione sostenendo che la revoca di diritto richieda che la condanna ostativa sia divenuta irrevocabile posteriormente alla concessione del beneficio, mentre nella fattispecie essa era anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, ritenendo che il ricorrente avesse rimesso in discussione questioni già decise con la precedente sentenza di annullamento. Ha confermato che il Tribunale, dopo aver acquisito il fascicolo processuale, ha correttamente valutato che il precedente del 2013 non fosse documentalmente conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio nel 2015 (che disponeva solo di un certificato del casellario del 2011) e quindi che la revoca fosse legittima per il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p.. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza depositata il 07/03/2022 (Presidente Eduardo De Gregorio, V Sez.).
Norme richiamate
Limiti quantitativi per la sospensione condizionale della pena: la presenza di un precedente penale con pena che eccede i limiti di questo articolo può ostare alla concessione o rendere revocabile il beneficio.
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative; la giurisprudenza ha precisato che la revoca non è legittima se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire, anche d'ufficio, atti e documenti necessari (es. fascicolo processuale) per verificare fatti rilevanti ai fini della revoca del beneficio.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di revoca di diritto della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce degli accertamenti effettuati sul punto relativo alla conoscibilità del precedente.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 37345/2015
Principio affermato secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale disposta in violazione dell'art. 164, comma 4, se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione; se invece era nota, la revoca "in executivis" è illegittima.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 23133/2020
Conferma il potere del giudice dell'impugnazione di revocare il beneficio anche d'ufficio se nel giudizio d'appello la causa ostativa risultava documentalmente nota.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve prima accertare se un precedente ostativo fosse documentalmente conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio; se sì, la revoca "in executivis" è illegittima.
- Per verificare la conoscibilità del precedente il giudice dell'esecuzione ha il dovere (anche d'ufficio) di esercitare i poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p., acquisendo il fascicolo o altra documentazione originale.
- La mera esistenza di un precedente anteriore non è automaticamente determinante: è decisivo se il precedente risultava agli atti del giudice che ha concesso la sospensione condizionale al momento della decisione.
- Se dal fascicolo emerge che il giudice di cognizione disponeva soltanto di certificati del casellario non aggiornati e dunque non poteva conoscere il precedente, la revoca per superamento dei limiti dell'art. 163 c.p. può essere legittima.
- La censura in cassazione che ripropone questioni già risolte con una precedente pronuncia di annullamento è spesso dichiarata inammissibile; il ricorso deve articolare profili nuovi o errori di diritto non già decisi.
- Quando si impugna una revoca del beneficio, è utile documentare puntualmente (con atti processuali) cosa fosse disponibile al giudice che concesse il beneficio, per dimostrare la conoscibilità o meno del precedente.
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