Cassazione Penale, Sentenza n. 34191/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello (conferma del giudizio di primo grado) per: 1) presunta contraddittorietà della motivazione complessiva; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata riduzione nella massima misura per il tentativo (reato capo A, tentata rapina aggravata); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (modesto valore del bene sottratto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che ricorra il caso di "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello formano un unico corpo decisionale) e che i motivi siano generici/aspecifici e privi dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.1 lett. c) c.p.p. Quanto alle censure sul quantum della pena, sulle attenuanti generiche e sulla diminuzione per il tentativo la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito, ritenendo la motivazione delle decisioni di merito logica e sufficiente; ha inoltre concordato con l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 in presenza di delitto plurioffensivo e di modalità particolarmente pericolose (uso di bottiglia per colpire la vittima). Conseguentemente rimangono confermate le condanne di merito (pena complessiva di 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa per tentata rapina aggravata e lesioni aggravate) e la decisione è stata accompagnata dalla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamo formale sui limiti di enunciazione dei motivi di ricorso ai fini della motivazione in cassazione
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiede la specificità delle censure nel ricorso per cassazione; la sua violazione comporta inammissibilità
principi guida per la determinazione della pena: il giudice di merito esercita discrezionalità nel fissare la pena base
criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione discrezionale da parte del giudice di merito
attenuante per il modesto valore del profitto del reato; la Corte ha condiviso l'esclusione perché il reato era plurioffensivo e con modalità pericolose, che rendono recessivo il modesto valore economico
norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare chiaramente gli elementi su cui si fonda la censura; i motivi generici sono inammissibili.
- Il criterio della "doppia conforme" (motivazioni coerenti e omogenee di primo grado e appello) rafforza la resistenza del giudizio di merito e ostacola il sindacato di legittimità.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti sono valutazioni di merito discrezionali; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di arbitrarietà, illogicità o violazione di legge manifesta.
- L'attenuante per il modesto valore del profitto (art. 62 n.4) può essere esclusa se il fatto è plurioffensivo o le modalità del reato sono gravi e pericolose, rendendo irrilevante il valore economico sottratto.
- Chi propone ricorso deve documentare in modo puntuale gli errori di diritto o di fatto; la mera insoddisfazione per l'esito o la riproposizione di una rivalutazione dei fatti non è sufficiente.
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