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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02500/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la conferma della recidiva e la rideterminazione della pena operata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e evasione, confermando il resto della decisione. I motivi erano due: con il primo si contestava l'applicazione della recidiva, assumendone l'assenza di presupposti; con il secondo si censurava la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi privi di specificità e manifestamente infondati: quanto alla recidiva, ha giudicato corretta e non illogica la motivazione della Corte d'appello, che l'aveva confermata valorizzando i precedenti del ricorrente e la maggiore pericolosità desunta dal fatto oggetto di giudizio; quanto alla pena, ha rilevato la totale genericità della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    reato per il quale la pena era stata rideterminata in appello; la Cassazione non entra nel merito della responsabilità ma conferma la tenuta della decisione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 385 c.p.

    reato per il quale la pena era stata rideterminata in appello; la decisione di legittimità riguarda esclusivamente i motivi sulla recidiva e sulla pena.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva è ritenuta correttamente applicata e motivata in relazione ai precedenti dell'imputato e alla maggiore pericolosità desunta dal fatto commesso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso contro la conferma della recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se la Corte d'appello ha valorizzato precedenti penali e maggiore pericolosità desunta dal fatto, la censura è infondata quando non evidenzi illogicità manifeste o carenze argomentative decisive.
  • La doglianza sulla determinazione della pena deve essere specifica: una contestazione meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La conferma della recidiva è legittima quando il giudice di merito esplicita il collegamento tra i precedenti dell'imputato e un giudizio di accresciuta pericolosità sociale, senza necessità di argomentazioni ulteriori se la motivazione è logica e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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