Cassazione Penale, Ordinanza n. 32568/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21 gennaio 2026, che aveva parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Frosinone del 14 luglio 2025. Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dell'imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. In appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; l'imputato aveva rinunciato agli ulteriori motivi di appello e la Corte aveva rideterminato la pena secondo l'accordo. Con il ricorso, l'imputato ha dedotto un difetto di motivazione quanto all'affermazione del carattere illecito della detenzione e alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riguardavano la responsabilità e la qualificazione giuridica, già oggetto di rinuncia in appello, e che il ricorso prospettava genericamente una carenza motivazionale contro una sentenza pronunciata in conformità all'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, disponendone la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto non consentite le censure sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché i relativi motivi di appello erano stati rinunciati e la sentenza d'appello aveva applicato il trattamento sanzionatorio concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza d'appello pronunciata in conformità all'accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio non consente di riproporre in cassazione censure relative a motivi di appello sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica che siano stati rinunciati.
Consente la trattazione de plano del ricorso quando esso deve essere dichiarato inammissibile.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La questione relativa alla sua applicabilità costituiva una censura sulla qualificazione giuridica del fatto, non consentita in cassazione nel caso concreto perché già oggetto di rinuncia in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
L'accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio vincola l'ambito delle successive censure, impedendo la riproposizione di motivi di appello rinunciati sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti genericamente la motivazione sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto quando tali questioni siano state oggetto di motivi di appello rinunciati nell'ambito dell'accordo tra le parti previsto dall'art. 599-bis c.p.p.
- La sentenza d'appello pronunciata in conformità a un accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio non può essere utilmente impugnata in cassazione mediante la riproposizione di censure relative a profili diversi da quelli rimasti estranei alla rinuncia.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →