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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02363/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo, in privilegio, per i compensi maturati tra il 1° gennaio 2011 e il 30 novembre 2015 per l'attività svolta quale presidente del collegio sindacale di una società in liquidazione poi fallita. La domanda era stata respinta dal giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva nuovamente respinto l'istanza sulla base dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, che aveva fatto leva sulla responsabilità solidale dei sindaci per omissioni e fatti degli amministratori e sul pregiudizio asseritamente arrecato al patrimonio sociale. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 99 legge fallimentare e ultrapetizione, sostenendo che il tribunale avesse deciso su circostanze tardivamente allegate e non specificamente dedotte; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 132 c.p.c. per assoluta carenza di motivazione del decreto, ritenuto apodittico e incomprensibile quanto alle ragioni del rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'eccezione di inadempimento, pur essendo eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio, può essere proposta dalla parte resistente nella memoria difensiva depositata nel giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., anche se non formulata in sede di verifica del credito. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che il decreto del tribunale conteneva una motivazione solo apparente: era del tutto laconico, non indicava quali specifici addebiti fossero stati mossi alla curatela, quali elementi concreti fondassero la responsabilità concorrente dei sindaci, né quali danni fossero imputati ai medesimi. La motivazione non consentiva quindi di comprendere la ratio decidendi e non integrava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Per tale ragione la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 legge fall.

    la parte resistente deve costituirsi con memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell'udienza e può ivi proporre, a pena di decadenza, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché indicare specificamente mezzi di prova e documenti; l'eccezione di inadempimento può quindi essere sollevata per la prima volta nella fase di opposizione allo stato passivo.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere effettiva, comprensibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi; la motivazione solo apparente o incomprensibile integra vizio denunciabile in cassazione come violazione di legge e comporta nullità del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla carenza di allegazione e prova degli addebiti posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione, in relazione alla decisione fondata su circostanze asseritamente non ritualmente introdotte.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la decisione che avrebbe dato rilievo a fatti non provati o non correttamente acquisiti al giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione del decreto.

  • art. 2409 c.c.

    menzionato solo come esempio di iniziativa che gli organi di controllo avrebbero dovuto assumere in presenza di insufficienza patrimoniale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte resistente può proporre nella memoria difensiva eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio anche se non formulate nella fase di verifica del credito, purché nel rispetto del termine e delle preclusioni dell'art. 99 l.fall.
  • L'eccezione di inadempimento è eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio, ma è soggetta al regime di deduzione previsto per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nel giudizio di opposizione.
  • La motivazione è solo apparentemente sufficiente quando non consente di ricostruire gli specifici fatti posti a base della decisione e il nesso logico tra tali fatti e il dispositivo; in tal caso si configura un vizio che, sul piano della legittimità, si traduce in nullità del provvedimento.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione richiede che dal provvedimento emerga una ratio decidendi comprensibile: non basta un richiamo generico a responsabilità o addebiti, occorrendo l'indicazione degli elementi fattuali decisivi e del loro collegamento causale con l'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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