Cassazione Penale, Ordinanza n. 05362/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per la contravvenzione prevista dall'art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada, relativa allo svolgimento non autorizzato dell'attività di parcheggiatore. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sia sulla prova della responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato la ricostruzione probatoria e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità e di effettivo confronto con la sentenza impugnata. La decisione di merito aveva valorizzato la testimonianza di un teste qualificato, che aveva visto l'imputato indicare agli automobilisti i posti dove lasciare l'auto, nel medesimo luogo in cui era già stato trovato in precedenza. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche, la reiterazione della condotta e il fatto che la pena base era già pari al minimo edittale. Non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per sanzionare l'attività non autorizzata di parcheggiatore svolta dall'imputato.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; motivi generici, ripetitivi o meramente apparenti sono inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere la necessità di verificare l'assenza di colpa quale presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; una censura che si limiti a reiterare doglianze già esaminate in appello è inammissibile perché non svolge una critica argomentata.
- La specificità del ricorso ex art. 581 c.p.p. richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della richiesta, non essendo sufficiente una contestazione generica e cumulativa.
- La deduzione di vizio di motivazione non è ammissibile quando non si confronta con le fonti probatorie valorizzate dal giudice di merito e con le rationes decidendi poste a base della condanna.
- In sede di valutazione del trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche è logicamente sorretto quando il giudice evidenzi la reiterazione della condotta, l'assenza di elementi positivi e il fatto che la pena sia già stata determinata nel minimo edittale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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