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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04271/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso, di reati fallimentari e di emissione di fatture per operazioni inesistenti connessi al fallimento della società "Gaggioli s.r.l.". Boscolo Cegion contestava la motivazione relativa all'art. 8 D.lgs. n.74/2000 (capo c), sostenendo che la sentenza si era fondata esclusivamente sulla mancanza di contratti e documenti di trasporto senza valutare elementi probatori che dimostravano l'operatività delle società e travisando le prove. I fratelli Pescara proponevano cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta dipendenza dalle dichiarazioni di Boscolo e per criticà sugli riconoscimenti fotografici; (2) utilizzo del silenzio degli imputati come elemento di prova in violazione di norme costituzionali/UE e art. 64 c.p.; (3) erronea attribuzione di attività gestionale a semplice presenza fisica; (4) mancanza del dolo specifico richiesto per i reati contestati; (5) errori nel calcolo del trattamento sanzionatorio e nella comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti che avrebbero dovuto portare, quantomeno per Daniele Pescara, alla concessione della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Boscolo Cegion Mirco e lo ha condannato al pagamento delle spese e a una sanzione alla Cassa delle ammende di euro 3.000. I ricorsi di Pescara Paolo e Pescara Daniele sono stati in gran parte respinti quanto all'affermazione di responsabilità (dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 comma 2 c.p.p.), ma sono stati ritenuti parzialmente fondati limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è stata annullata solo in relazione alla quantificazione della pena per entrambi i Pescara e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sulla pena. Gli altri motivi proposti dai Pescara sono stati valutati inammissibili o infondati; la Cassazione ha ribadito i limiti della sindacabilità delle valutazioni di merito in sede di legittimità e ha confermato la possibile utilizzazione del silenzio/processuali come riscontro estrinseco solo in presenza di univoci elementi probatori aliunde.

Norme richiamate

  • art. 217, secondo comma, legge fallimentare

    Il fatto inizialmente qualificato come bancarotta fraudolenta documentale è stato riqualificato nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge fallimentare; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti indizi di operazioni inesistenti e artificiose finalizzate a creare crediti apparenti

  • art. 8 D.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per gli anni rilevanti in base a un compendio indiziario

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Circostanza aggravante rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello aveva operato una comparazione con le attenuanti generiche che la Cassazione ha ritenuto poco chiara nel calcolo della pena

  • art. 62-bis c.p.

    Riconoscimento delle attenuanti generiche; il bilanciamento con le aggravanti doveva essere esplicitato in modo non contraddittorio nella determinazione della pena

  • art. 69 c.p.

    Principio di prevalenza/bilanciamento delle circostanze: la corretta applicazione deve risultare chiara nel calcolo della pena, carenza che ha determinato l'annullamento parziale

  • art. 81, comma finale, c.p.

    Regola sull'aumento della pena: la Corte d'appello ha applicato aumenti che la Cassazione ha ritenuto necessitasse di maggior chiarezza nella motivazione

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina dell'impedimento del difensore: la richiesta di differimento deve specificare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, elemento non adeguatamente dimostrato nel caso di Boscolo

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di sostituzione del difensore; la mancata indicazione dell'impossibilità di sostituirsi ha inciso sull'istanza di rinvio

  • art. 503 cod. proc. pen.

    Interrogatorio della persona indagata: la Corte ha precisato che il mancato esercizio del diritto di deporre può costituire elemento di riscontro ma non può invertire l'onere della prova

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Utilizzo di riscontri estrinseci alle rivelazioni del collaboratore/correo: la Corte ha valorizzato riconoscimenti e testimonianze come riscontri alle dichiarazioni di altri indagati

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Vizî dedotti in cassazione per motivi di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo di Boscolo generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione delle decisioni di merito

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Dichiarazione di irrevocabilità della sentenza relativamente all'affermazione di responsabilità per i Pescara, che restano definitivi nonostante l'annullamento limitato alla pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese del procedimento: applicata nei confronti del ricorrente dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione del merito dei fatti: i giudizi di fatto e di attendibilità delle prove compiuti dal giudice di merito sono sindacabili solo per i vizi di diritto e quando siano state necessariamente omesse o contraddittorie ragioni giuridiche.
  • Le doglianze che non siano state oggetto di gravame in appello sono in genere inammissibili in Cassazione; non è consentito introdurre nuovi punti di criticà non sollevati anteriormente.
  • Il mancato esercizio del diritto di rendere dichiarazioni da parte dell'imputato (silenzio) può costituire un riscontro complementare all'impianto probatorio ma non può mai comportare l'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato.
  • Per la configurazione della responsabilità come amministratore di fatto è necessario un apprezzamento globale e motivato degli elementi indicativi (partecipazione alle trattative, contatti con banche, riconoscimenti, comportamenti gestori), valutazione che è di competenza del giudice di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione.
  • La motivazione del trattamento sanzionatorio deve essere coerente e non contraddittoria: se la Corte territoriale dichiara di aver bilanciato attenuanti e aggravanti, il calcolo della pena deve risultare logicamente conseguente e comprensibile; altrimenti la determinazione della pena può essere annullata con rinvio.
  • La richiesta di differimento per impedimento del difensore richiede la specifica indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto; l'assenza di tale indicazione può determinare il rigetto dell'istanza.

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