Cassazione Penale, Sentenza n. 04271/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva riconosciuti responsabili, in concorso, di reati fallimentari e di emissione di fatture per operazioni inesistenti connessi al fallimento della società "Gaggioli s.r.l.". Boscolo Cegion contestava la motivazione relativa all'art. 8 D.lgs. n.74/2000 (capo c), sostenendo che la sentenza si era fondata esclusivamente sulla mancanza di contratti e documenti di trasporto senza valutare elementi probatori che dimostravano l'operatività delle società e travisando le prove. I fratelli Pescara proponevano cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta dipendenza dalle dichiarazioni di Boscolo e per criticà sugli riconoscimenti fotografici; (2) utilizzo del silenzio degli imputati come elemento di prova in violazione di norme costituzionali/UE e art. 64 c.p.; (3) erronea attribuzione di attività gestionale a semplice presenza fisica; (4) mancanza del dolo specifico richiesto per i reati contestati; (5) errori nel calcolo del trattamento sanzionatorio e nella comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti che avrebbero dovuto portare, quantomeno per Daniele Pescara, alla concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Boscolo Cegion Mirco e lo ha condannato al pagamento delle spese e a una sanzione alla Cassa delle ammende di euro 3.000. I ricorsi di Pescara Paolo e Pescara Daniele sono stati in gran parte respinti quanto all'affermazione di responsabilità (dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 comma 2 c.p.p.), ma sono stati ritenuti parzialmente fondati limitatamente al trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata è stata annullata solo in relazione alla quantificazione della pena per entrambi i Pescara e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sulla pena. Gli altri motivi proposti dai Pescara sono stati valutati inammissibili o infondati; la Cassazione ha ribadito i limiti della sindacabilità delle valutazioni di merito in sede di legittimità e ha confermato la possibile utilizzazione del silenzio/processuali come riscontro estrinseco solo in presenza di univoci elementi probatori aliunde.
Norme richiamate
art. 217, secondo comma, legge fallimentare
Il fatto inizialmente qualificato come bancarotta fraudolenta documentale è stato riqualificato nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge fallimentare; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti indizi di operazioni inesistenti e artificiose finalizzate a creare crediti apparenti
Norma relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per gli anni rilevanti in base a un compendio indiziario
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Circostanza aggravante rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello aveva operato una comparazione con le attenuanti generiche che la Cassazione ha ritenuto poco chiara nel calcolo della pena
Riconoscimento delle attenuanti generiche; il bilanciamento con le aggravanti doveva essere esplicitato in modo non contraddittorio nella determinazione della pena
Principio di prevalenza/bilanciamento delle circostanze: la corretta applicazione deve risultare chiara nel calcolo della pena, carenza che ha determinato l'annullamento parziale
Regola sull'aumento della pena: la Corte d'appello ha applicato aumenti che la Cassazione ha ritenuto necessitasse di maggior chiarezza nella motivazione
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina dell'impedimento del difensore: la richiesta di differimento deve specificare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, elemento non adeguatamente dimostrato nel caso di Boscolo
Riferimento alla possibilità di sostituzione del difensore; la mancata indicazione dell'impossibilità di sostituirsi ha inciso sull'istanza di rinvio
Interrogatorio della persona indagata: la Corte ha precisato che il mancato esercizio del diritto di deporre può costituire elemento di riscontro ma non può invertire l'onere della prova
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Utilizzo di riscontri estrinseci alle rivelazioni del collaboratore/correo: la Corte ha valorizzato riconoscimenti e testimonianze come riscontri alle dichiarazioni di altri indagati
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Vizî dedotti in cassazione per motivi di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo di Boscolo generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione delle decisioni di merito
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Dichiarazione di irrevocabilità della sentenza relativamente all'affermazione di responsabilità per i Pescara, che restano definitivi nonostante l'annullamento limitato alla pena
Previsione della condanna alle spese del procedimento: applicata nei confronti del ricorrente dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione del merito dei fatti: i giudizi di fatto e di attendibilità delle prove compiuti dal giudice di merito sono sindacabili solo per i vizi di diritto e quando siano state necessariamente omesse o contraddittorie ragioni giuridiche.
- Le doglianze che non siano state oggetto di gravame in appello sono in genere inammissibili in Cassazione; non è consentito introdurre nuovi punti di criticà non sollevati anteriormente.
- Il mancato esercizio del diritto di rendere dichiarazioni da parte dell'imputato (silenzio) può costituire un riscontro complementare all'impianto probatorio ma non può mai comportare l'inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato.
- Per la configurazione della responsabilità come amministratore di fatto è necessario un apprezzamento globale e motivato degli elementi indicativi (partecipazione alle trattative, contatti con banche, riconoscimenti, comportamenti gestori), valutazione che è di competenza del giudice di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione.
- La motivazione del trattamento sanzionatorio deve essere coerente e non contraddittoria: se la Corte territoriale dichiara di aver bilanciato attenuanti e aggravanti, il calcolo della pena deve risultare logicamente conseguente e comprensibile; altrimenti la determinazione della pena può essere annullata con rinvio.
- La richiesta di differimento per impedimento del difensore richiede la specifica indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto; l'assenza di tale indicazione può determinare il rigetto dell'istanza.
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