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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01654/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia traeva origine da un'opposizione a estratti di ruolo accolta dal Tribunale, sul presupposto dell'omessa notifica della cartella di pagamento relativa a sanzioni del Comune di Roma Capitale e della conseguente prescrizione del credito. Il ricorrente per cassazione non censurava il merito di tale decisione, ma soltanto la liquidazione delle spese processuali operata dal Tribunale: sosteneva che i compensi fossero stati determinati in violazione dell'art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e delle tabelle allegate, nonché dell'art. 91 c.p.c., perché liquidati in importi inferiori ai minimi tariffari applicabili, senza alcuna motivazione specifica. L'agente della riscossione non ha svolto difese, restando intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata per il giudizio di cassazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla sufficienza della collocazione topografica della procura anche su foglio separato congiunto all'atto. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Roma Capitale, poiché il ricorso investiva solo la liquidazione delle spese e la controversia era scindibile. Nel merito, ha accolto il motivo perché il Tribunale aveva liquidato compensi inferiori ai minimi derivanti dal d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, senza motivare lo scostamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti per il giudizio di cassazione può ritenersi valida anche se apposta su foglio separato materialmente congiunto all'atto, secondo il principio di specialità desumibile dalla collocazione topografica.

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto dalla sua collocazione topografica, senza necessità di un espresso richiamo al provvedimento impugnato, salvo che risulti inequivocabilmente la non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura deve essere interpretata nel senso che ne consenta la conservazione e la produzione di effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali, privilegiando l'interpretazione idonea a produrre effetti validi.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tariffari vigenti; lo scostamento sotto i minimi, se avviene, richiede adeguata motivazione.

  • d.m. 37/2018

    Ha aggiornato le tabelle dei parametri forensi, applicabili al momento della decisione di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve rifondere le spese alla parte vittoriosa secondo criteri conformi ai parametri legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la specialità della procura non richiede formule sacramentali né un espresso riferimento al provvedimento da impugnare, purché la procura sia topograficamente collegata all'atto e non emerga in modo evidente la sua riferibilità ad altro giudizio.
  • Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese di lite, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte non destinataria del ricorso se la controversia sulle spese è scindibile rispetto al merito della decisione.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri tariffari applicabili; se il giudice si discosta dai minimi, anche solo parzialmente, deve darne adeguata motivazione.
  • Il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese è insindacabile in cassazione solo quando la quantificazione resti entro i limiti minimi e massimi del parametro applicabile.
  • La violazione dei parametri tariffari vigenti al momento della decisione integra vizio denunciabile in cassazione quando comporti una liquidazione inferiore ai minimi senza giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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