Cassazione Penale, Sentenza n. 37251/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma in appello della condanna per furto con strappo (generi alimentari e cellulare). Tre motivi: (1) errata esclusione della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168‑bis c.p. e art. 550 c.p.p.; (2) carenza/contraddittorietà della motivazione sulla offensività/tenuità del fatto; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha erroneamente escluso la proponibilità della messa alla prova per il reato di cui all'art. 624‑bis c.p. Poiché tale reato rientra nell'ambito applicativo dell'art. 168‑bis (anche in quanto rientra tra i delitti per i quali si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550, comma 2, c.p.p.), la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio che valuti la richiesta di messa alla prova. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Individua i limiti di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova: applicabile ai reati con pena massima non superiore a quattro anni e ai delitti indicati nel comma 2 dell'art. 550 c.p.p.; la Corte ha interpretato che comprende anche il reato di cui all'art. 624‑bis c.p.
Regola la citazione diretta a giudizio per taluni delitti; pur non elencando espressamente l'art. 624‑bis, la Corte ha ritenuto che quest'ultimo rientri tra i delitti per i quali è fisiologica la citazione diretta e dunque ricada nella categoria che consente la messa alla prova.
Norma incriminatrice del furto in abitazione / furto con strappo contestato: la Corte ha ritenuto che, per natura procedurale e per corresponsione della pena, la fattispecie sia assoggettabile alla disciplina della citazione diretta e quindi ammessa alla messa alla prova.
Richiamato per evidenziare il coordinamento delle pene (furto aggravato) e supportare l'interpretazione secondo cui l'omissione espressa nell'elenco dell'art. 550 c.p.p. è da considerare un vuoto di adeguamento normativo: la sostanziale uguaglianza della pena giustifica l'estensione interpretativa.
Previsione di un'attenuante che il ricorrente lamentava non essere stata riconosciuta; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dalla decisione sul primo motivo e non se ne è pronunciata nel merito.
Massime di principio
- La sospensione del procedimento con messa alla prova è proponibile non solo per i reati con pena massima fino a quattro anni, ma anche per i delitti per i quali si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550, comma 2, c.p.p.; un'omissione espressa in elenchi normativi può essere colmata per via interpretativa se la ratio e il contesto normativo lo giustificano.
- Il reato previsto dall'art. 624‑bis c.p. (furto in abitazione/furto con strappo) va considerato, secondo giurisprudenza consolidata, tra quelli per i quali è fisiologica la citazione diretta; pertanto la mera assenza nel testo dell'art. 550 c.p.p. non costituisce di per sé motivo valido per escludere la messa alla prova.
- Se la messa alla prova è richiesta nelle fasi preliminari e viene erroneamente esclusa per un vizio di diritto, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo giudizio che valuti correttamente l'istanza; gli altri profili di doglianza possono risultare assorbiti dalla pronuncia sulla questione preliminare.
- In casi analoghi, il giudice di merito deve motivare specificamente sull'offensività del fatto e sul riconoscimento o meno delle attenuanti; tuttavia, qualora una questione preliminare (es.: ammissibilità della messa alla prova) decida l'esito, le questioni di merito possono non essere esaminate dalla Corte di legittimità.
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