Cassazione Penale, Sentenza n. 51322/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27/10/2022 che aveva riconosciuto la continuazione tra reati del presente procedimento e reati già giudicati dal Tribunale di Lodi (sentenza 14/09/2018) e aveva determinato un aumento della pena. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando assenza di indicazioni sul calcolo della pena per i due reati posti in continuazione e mancata valutazione della gravità oggettiva della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo il motivo generico: la difesa non ha spiegato specificamente perché la pena applicata sarebbe incongrua né ha preso posizione sulle considerazioni della Corte territoriale. È richiamato il principio secondo cui la graduazione della pena e l'aumento per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; la Corte distrettuale aveva determinato aumenti di entità esigua (mesi 10 e mesi 4 e relative sanzioni pecuniarie) con motivazione sintetica ma non illogica, adeguata in ragione della pena complessiva sotto la media edittale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la determinazione della pena e conferisce al giudice di merito discrezionalità nella graduazione della pena, applicabile anche agli aumenti per continuazione.
Stabilisce i criteri cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena (circostanze, gravità, personali, ecc.); la Corte ha ritenuto impliciti questi elementi nel richiamo all'adeguatezza della pena.
Norma che individua uno dei reati a base del giudizio; la sentenza ha quantificato per tale reato un aumento di entità contenuta (mesi 4 e multa).
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità causata da colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; norma applicata per la comminazione della somma di euro 3.000.
principio giurisprudenziale su motivazione per aumenti di esigua entità
«il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.»
La Corte ha richiamato questo principio per ritenere adeguata una motivazione sintetica quando gli aumenti per continuazione sono minimi e la pena complessiva resta sotto la media edittale.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione generico e privo di specifiche indicazioni sul perché la determinazione della pena sarebbe incongrua è inammissibile; la difesa deve indicare esattamente gli errori di calcolo o le illogicità.
- La determinazione della pena e l'incremento per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina la congruità della pena se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- Quando l'aumento a titolo di continuazione è di esigua entità e la pena complessiva è al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza; non sempre è necessaria una motivazione dettagliata per ciascun reato satellite.
- Per ottenere l'annullamento della determinazione sanzionatoria in Cassazione occorre dimostrare l'illogicità, l'arbitrarietà o l'erroneità dei calcoli effettuati dal giudice di merito, con riferimenti puntuali agli elementi di fatto e di diritto.
- Il ricorso in Cassazione inoppugnabile o manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e, se vi sono profili di colpa nell'impugnazione, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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