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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34615/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice di medicinali contro il fallimento di una farmacia, per ottenere l’ammissione di un credito derivante da forniture pregresse e successive rispetto a un "accordo quadro" di contenuto anche transattivo. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione: aveva ritenuto inopponibile alla massa la ricognizione di debito contenuta nell’accordo quadro, per la presunta terzietà del curatore e per l’inapplicabilità degli artt. 2709-2710 c.c.; aveva invece ammesso il credito relativo alle forniture successive, ritenendo operante l’art. 1510 c.c. sulla consegna al vettore e desumendo la quantificazione dalle fatture intestate. La società ricorrente principale ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1988 c.c., dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento fosse opponibile alla massa e che spettasse al curatore provare l’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale; 2) vizio motivazionale, subordinato al primo, sulla medesima questione; 3) contraddittorietà della motivazione e vizio motivazionale sulla quantificazione del credito ammesso per le forniture successive, poiché il tribunale aveva ridotto l’importo senza spiegazione coerente. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in sette motivi: ha dedotto, tra l’altro, omessa pronuncia sul mancato deposito della documentazione a prova delle forniture, violazione dell’art. 1510 c.c. per la disciplina della consegna, e omessa pronuncia/non motivazione sulla eccezione di pagamento di importi superiori al credito azionato. La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale e, del ricorso incidentale, il primo e gli ultimi tre motivi; ha rigettato il terzo e il quarto motivo incidentali; ha assorbito i motivi residui. Ha quindi cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il motivo principale sulla opponibilità della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. verso il fallimento, affermando che la ricognizione con data certa anteriore al fallimento fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale e pone sul curatore l’onere di provarne l’inesistenza o l’invalidità. Ha inoltre accolto il motivo sulla quantificazione del credito relativo alle forniture successive, per motivazione incoerente e incompleta. Sul ricorso incidentale ha accolto le doglianze relative all’omesso esame dell’eccezione di mancato deposito documentale e dell’eccezione di pagamento, tutte questioni che imponevano nuovo esame; ha invece respinto la censura sull’art. 1510 c.c., chiarendo che il tribunale non aveva accertato una deroga al secondo comma, ma solo una modalità esecutiva della prestazione, e che per derogare alla vendita con spedizione servono elementi precisi e univoci. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le questioni accolte e regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e determina una presunzione relativa della sua esistenza; il destinatario è dispensato dall’onere di provare il rapporto, salvo prova contraria dell’inesistenza, invalidità o estinzione. Se il documento ha data certa anteriore al fallimento, la presunzione è opponibile alla massa e grava sul curatore l’onere della prova contraria.

  • art. 93 l.fall.

    La domanda di ammissione al passivo e la relativa opposizione si inseriscono nel procedimento di verifica dei crediti fallimentari.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova, in presenza di ricognizione di debito opponibile al fallimento, si sposta sul curatore, che deve provare l’inesistenza o invalidità del rapporto sottostante.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell’imprenditore non sono opponibili al curatore fallimentare secondo la disciplina propria dei rapporti tra imprenditori, perché il curatore opera nella gestione della massa e non come imprenditore controparte.

  • art. 2710 c.c.

    Anche i libri bollati e vidimati fanno prova solo nei rapporti tra imprenditori; il curatore fallimentare resta fuori dal perimetro soggettivo della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione si applica anche al curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo, come tecnica di semplificazione probatoria che non presuppone disponibilità del diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente sollevate; l’omessa pronuncia sul mancato deposito dei documenti e sull’eccezione di pagamento impone cassazione e rinvio.

  • art. 1510 c.c.

    Nella vendita di cosa da trasportare il venditore si libera rimettendo la cosa al vettore; per derogare a questa regola e configurare una vendita con consegna all’arrivo servono elementi precisi e univoci.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento, pur sintetica, deve superare il minimo costituzionale; nel caso esaminato la censura di motivazione apparente è stata respinta solo quanto alla doglianza sull’art. 1510 c.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione non ricorre quando la motivazione, pur succinta, consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto è stata esclusa per il capo relativo alla consegna della merce.

Massime di principio

  • La ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa dei creditori: essa fa presumere l’esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’inefficacia.
  • Nel giudizio di verifica del passivo, la posizione di terzietà del curatore non esclude automaticamente l’applicazione di regole probatorie che presuppongono una presunzione legale o una tecnica di semplificazione della prova; occorre distinguere tra gli istituti che operano solo tra imprenditori e quelli che, per loro natura, sono opponibili anche alla massa.
  • La ricognizione di debito non si confonde con la confessione stragiudiziale: la prima è una dichiarazione di volontà con presunzione relativa del rapporto fondamentale, la seconda è una prova legale di fatti sfavorevoli, e seguono regole di opponibilità diverse nel fallimento.
  • Le scritture contabili dell’imprenditore fallito non sono automaticamente opponibili al curatore come prova tra imprenditori, perché il curatore non è imprenditore; ciò non impedisce, però, l’opponibilità di atti negoziali con data certa che contengano una ricognizione di debito.
  • Per derogare alla disciplina legale della vendita con spedizione ex art. 1510 c.c. non basta evocare una prassi esecutiva o l’organizzazione aziendale delle parti: servono elementi precisi e univoci che dimostrino un patto di consegna all’arrivo.
  • Il giudice deve esaminare espressamente le eccezioni ritualmente sollevate in sede di opposizione allo stato passivo, in particolare quelle relative al difetto di documentazione probatoria e all’avvenuto pagamento del credito; l’omissione determina cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccollo ed espromissioneAccertamento del passivoCompravenditaProveSpese di lite
RamiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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