Cassazione Penale, Sentenza n. 4600/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello depositato il 9/02/2024 contro la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 27/04/2023. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali perché l'elezione di domicilio era indicata nell'intestazione e nelle ultime righe dell'atto di appello (sottoscritto solo dall'avvocato), e il codice non prescriveva modalità di deposito dell'elezione. Sosteneva altresì che poteva bastare il richiamo a una precedente elezione di domicilio già in atti, secondo giurisprudenza consolidata.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: dall'esame del fascicolo risultava che l'elezione di domicilio era contenuta nelle ultime righe dell'atto di appello non sottoscritto dall'imputato, ma l'atto non allegava l'atto contenente la dichiarazione di domicilio, non recava la firma personale dell'imputato né indicava la precisa collocazione della dichiarazione nel fascicolo. Applicando l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la Corte di appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio depositata unitamente all'impugnazione; la Cassazione ha confermato tale decisione e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio."
La norma richiede il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio; l'assenza di tale allegazione comporta inammissibilità dell'appello. La dichiarazione, se nuova, va allegata e deve essere sottoscritta dall'imputato per consentire l'inequivoca identificazione del luogo di notifica.
art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. 150/2022
Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ne ha segnalato l'applicabilità alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022
Richiamato per affermare l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/2022.
"abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024"
Tale legge ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha precisato però che la disciplina resta applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (effetto temporale).
Sentenza Sezioni Unite n. 6578/2024 (24/10/2024)
"la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione"
La Suprema Corte delle Sezioni Unite ha chiarito che, ove si faccia riferimento a una dichiarazione/elezione già in atti, è sufficiente un richiamo espresso e specifico che indichi la collocazione nel fascicolo processuale; ciò evita l'inammissibilità quando la dichiarazione è già presente e individuabile.
Sez. 6, n. 21930 del 24/04/2024
Giurisprudenza di legittimità che afferma la necessità che la dichiarazione/elezione di domicilio sia personalmente sottoscritta dall'imputato per consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notifica; un generico richiamo senza firma personale non è sufficiente.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio va depositata unitamente all'atto di impugnazione a pena di inammissibilità, salvo che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione già presente nel fascicolo e ne indichi la precisa collocazione.
- Se l'elezione di domicilio è nuova (non già risultante dal fascicolo), deve essere allegata l'atto che la contiene e deve essere sottoscritta dall'imputato; la sola indicazione nel testo dell'appello e la firma solo del difensore non sono sufficienti.
- Il difensore che intende richiamare una precedente dichiarazione deve indicare esplicitamente dove tale dichiarazione è depositata nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni.
- Verificare sempre la tempestività/competenza temporale: alcune disposizioni (es. art. 581, comma 1-ter) possono essere state abrogate o modificate, ma rimangono applicabili alle impugnazioni proposte entro la data di efficacia precedente all'abrogazione.
- Prassi consigliata per evitare inammissibilità: allegare copia della dichiarazione/elezione di domicilio, ottenere la firma personale dell'imputato sulla dichiarazione, o in alternativa richiamare espressamente e indicare la precisa collocazione nel fascicolo di una precedente dichiarazione.
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