Cassazione Penale, Ordinanza n. 05409/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato per plurimi episodi di furto in abitazione, evasione dalla detenzione domiciliare e violazione delle prescrizioni della misura ex art. 47-ter ord. pen., alcuni dei quali contestati anche come tentato furto aggravato e con aggravanti specifiche, tutti avvinti dalla continuazione. Il ricorso per cassazione proponeva un solo motivo, denunciando vizio di motivazione in relazione all'entità degli aumenti di pena applicati per i singoli reati unificati dal vincolo della continuazione. La censura è stata ritenuta del tutto generica e astratta, priva di specifici agganci alla motivazione della sentenza impugnata, considerata invece completa e congrua.
Norme richiamate
Richiamato come base dei delitti di furto in abitazione contestati e confermati in appello.
Richiamato per i reati di evasione contestati all'imputato.
Richiamato in relazione alla violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare.
Indicato come aggravante nei capi relativi ai furti.
Richiamato per uno dei capi qualificati come tentativo.
Richiamato come aggravante in relazione ad alcuni fatti contestati.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione deve essere specifico e concretamente riferito alla motivazione della sentenza impugnata; deduzioni astratte e generiche sono inammissibili.
- La contestazione della misura degli aumenti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione non può risolversi in affermazioni meramente assertive, ma deve confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo completo e congruo della determinazione del trattamento sanzionatorio, la censura che non indichi puntuali carenze motivazionali è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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