Cassazione Civile, Ordinanza n. 17329/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nei termini di legge ex art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021, resa in una controversia in materia di sanzioni amministrative. Nel giudizio di legittimità si sono costituiti con controricorso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Prefettura di Trieste. Dalla certificazione della Cancelleria Centrale Civile è emerso che il ricorso per cassazione, notificato il 13.12.2021, non risultava depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Il Collegio, richiamata anche un'ordinanza interlocutoria precedente e l'attesa di pronunce delle Sezioni Unite, ha rilevato che l'omesso o tardivo deposito del ricorso oltre il ventesimo giorno dalla notificazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, non sanabile per effetto della costituzione della parte resistente. La ricorrente non aveva dunque rispettato il termine perentorio di deposito del ricorso notificato.
Norme richiamate
ventesimo giorno dalla notifica del gravame
Il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto rende il ricorso improcedibile, con rilievo anche d'ufficio.
Il principio di raggiungimento dello scopo riguarda le nullità per inosservanza di forme e non sana la violazione di termini perentori di deposito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per l'impugnazione ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.; il suo mancato o tardivo deposito determina improcedibilità del gravame.
- L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente.
- Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle nullità per inosservanza di forme.
- Quando un ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato improcedibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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