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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18578/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna (Tribunale di Livorno del 13/10/2017, confermata dalla Corte d'appello di Firenze) sostenendo di essere venuto a conoscenza della condanna solo con la notifica dell'ordine di esecuzione del 12/07/2023 e di non essere stato informato dall'avvocato di fiducia. Ha chiesto la restituzione nel termine (ovvero la rescissione del giudicato per essere stato assente) e ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica (contestazione tra art.699 c.p. e art.4 L.110/75) e carenza di motivazione; (2) mancata valutazione che la detenzione degli oggetti era connessa all'attività lavorativa di operaio agricolo; (3) errore nella qualificazione degli oggetti come "atti ad offendere" ai sensi di art.4 L.110/75; (4) prescrizione delle contravvenzioni (fatti del 20/04/2014). Inoltre deduce la violazione del contraddittorio per essere stato processato in sua assenza senza potersi spiegare in merito al possesso delle armi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine (interpretata come istanza di rescissione del giudicato ex art.629-bis) perché tale istanza doveva essere proposta alla Corte di appello competente e la richiesta non poteva essere automaticamente riqualificata; ha inoltre ritenuto che dalla documentazione non risulti un caso fortuito o forza maggiore giustificativo del ritardo (la mancata impugnazione è derivata da problemi di comunicazione con il difensore). Perciò il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.699 cod. pen.

    Norma penale relativa a specifica contravvenzione in tema di armi; la sentenza di merito aveva qualificato il fatto sotto questa norma

  • art.4 L.110/1975

    Norma sulla disciplina delle armi e munizioni; il ricorrente contestava la qualificazione ai sensi di questa norma e la natura di "atti ad offendere" degli oggetti contestati

  • art.420-bis cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione di assenza dell'imputato nel processo; la vicenda ha riguardato un imputato dichiarato assente e le conseguenze processuali di tale assenza

  • art.629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rescissione del giudicato per procedimenti celebrati in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di restituzione nel termine dovesse essere proposta ai sensi di questa norma alla Corte d'appello competente

  • art.568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti/processi; la Corte ha precisato che tale principio si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni e non alla restituzione nel termine

  • art.606 cod. proc. pen.

    Cita le ragioni di cassazione dedotte dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge) come fondamento dei motivi prospettati

  • art.610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile de plano un ricorso per tardività; la Corte lo ha applicato richiamando anche gli artt.591 e 585

  • art.591 e art.585 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di termini e decorrenza per le impugnazioni, utilizzate per valutare la tardività del ricorso

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato assente nel giudizio, le nullità o violazioni derivanti dall'assenza vanno fatte valere mediante la richiesta di rescissione del giudicato (art.629-bis) davanti all'autorità competente (di regola la Corte d'appello), non mediante una semplice istanza di restituzione nel termine in Cassazione
  • La mera mancata comunicazione dell'esito del processo da parte del difensore di fiducia non costituisce automaticamente caso fortuito o forza maggiore: per ottenere la restituzione del termine o la rescissione del giudicato è necessario fornire prove idonee dell'impossibilità obiettiva a proporre l'impugnazione nei termini
  • La richiesta di ricorso per cassazione può essere dichiarata inammissibile 'de plano' per tardività ai sensi dell'art.610 c.5-bis; pertanto è essenziale agire tempestivamente e selezionare il rimedio procedurale corretto
  • Questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. scelta tra art.699 c.p. e art.4 L.110/75) e contestazioni sulla natura degli oggetti possono essere rilevanti in sede di merito o di cassazione, ma restano inidonee a salvare un ricorso tardivo o una procedura proposta davanti all'organo incompetente
  • In situazioni analoghe, la guida pratica è: verificare subito la documentazione di notifica; se si è venuti a conoscenza tardivamente della condanna, proporre tempestivamente istanza di rescissione del giudicato all'organo competente e documentare con prove l'impossibilità di proporre ricorso nei termini; se sussistono dubbi procedurali, contattare immediatamente il difensore per evitare la perdita dei termini

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