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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20105/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Gorizia nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione e nella successiva memoria si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo da un lato la mancanza di volontà di trasgredire il divieto imposto e, dall'altro, l'erronea quantificazione della pena. In sostanza, il ricorrente chiedeva una diversa lettura del compendio motivazionale e dei presupposti soggettivi della condotta, nonché una rideterminazione più favorevole del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla responsabilità, osservando che la motivazione della sentenza d'appello si saldava con quella di primo grado ed era stata già data risposta adeguata alla medesima doglianza: era stata accertata la piena consapevolezza dell'esistenza del divieto e la volontà di violarlo, senza rilievo per l'asserita mancanza di un alloggio alternativo, circostanza peraltro mai segnalata. È stata giudicata manifestamente infondata anche la censura sulla pena, poiché il giudice d'appello aveva motivato in modo coerente il ricorso al potere discrezionale nella quantificazione sanzionatoria, valorizzando la pluralità delle violazioni; tale apprezzamento è stato ritenuto non sindacabile in cassazione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    norma incriminatrice contestata, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto accertata la consapevolezza del divieto e la volontà di violarlo

  • art. 616 c.p.p.

    in applicazione della declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01

    richiamata per il principio secondo cui la motivazione sulla determinazione della pena, se logica e coerente nell'esercizio del potere discrezionale, non è sindacabile in cassazione

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601

    richiamata a sostegno dell'inammissibilità delle censure che sollecitano una diversa lettura del fatto e della motivazione

  • Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062

    richiamata a sostegno del principio per cui non è consentita in cassazione la proposta di una lettura alternativa e meramente rivisitativa delle risultanze di merito

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa e alternativa lettura delle emergenze di fatto già valutate dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere integrata da quella di primo grado, quando il giudice di secondo grado richiami e confermi le argomentazioni del primo giudice in modo coerente e non contraddittorio.
  • In tema di violazioni del divieto imposto dalla misura di prevenzione, la responsabilità può essere affermata quando risulti la piena consapevolezza dell'esistenza del divieto e la volontà di trasgredirlo; allegazioni difensive non supportate e non emerse tempestivamente non incidono sull'accertamento del dolo.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e coerente, specie se fondata sulla pluralità delle violazioni accertate.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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