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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46041/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 334, primo comma, c.p., per aver sottratto un autoveicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla sua custodia al fine di agevolare il proprietario. Il ricorso articola tre motivi: (1) illogicità della motivazione circa il dolo specifico di agevolazione del proprietario, in mancanza di elementi probatori e con uso di mere presunzioni; (2) censura sulla sussistenza della recidiva reiterata, sostenendo che alcuni precedenti erano estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., e che la contezza dei precedenti è errata (numero e natura dei furti); (3) insufficienza e illogicità della motivazione sulla commisurazione della pena, per aver valorizzato anche precedenti estinti e per non tenere conto della modesta gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto congrua la valutazione del dolo specifico operata dalla Corte d'appello, basata, tra l'altro, sull'assenza di azioni di rivendica del proprietario e sull'assenza di allegazioni difensive alternative: inoltre le ipotesi alternative avrebbero comportato responsabilità ugualmente gravi o più gravi (art. 334, secondo comma, o peculato art. 314 c.p.). Il secondo motivo, nella parte che assume violazione di legge per l'uso di precedenti estinti, è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione e non già in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.). Le censure sulla pena e sul computo della recidiva nel trattamento sanzionatorio sono state ritenute precluse: la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente (richiamo ai precedenti gravi e alla pericolosità della condotta; pena di otto mesi, poco sopra il minimo edittale di sei). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    art. 334, primo comma, cod. pen.

    Ritenuto integrato dalla sottrazione dell'autoveicolo sottoposto a sequestro amministrativo affidato alla custodia del ricorrente; la Corte d'appello ha individuato il dolo specifico di agevolazione del proprietario sulla base di elementi indiziari (mancata rivendicazione del proprietario, assenza di argomentazioni difensive alternative).

  • art. 314 cod. pen.

    Richiamato come delitto eventualmente più grave che sarebbe stato configurabile qualora la condotta avesse avuto finalità diverse da quelle prospettate (peculato), quindi la Corte usa l'alternativa normativa per giustificare la congruità della qualificazione e della condanna.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'estinzione di alcuni precedenti; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perchè la questione è stata sollevata tardivamente in cassazione, ma implicitamente riconosce che l'eventuale estinzione deve essere dedotta tempestivamente.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla recidiva quando esso è stato proposto per la prima volta in cassazione e non già in appello; principio di preclusione delle censure di fatto nuove in Cassazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133, cod. pen.

    Rinviano alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena secondo i criteri indicati dalla legge; la Cassazione sottolinea che la verifica sulla congruità della pena è limitata e richiede motivazione dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media dell'edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla luce dell'esito negativo dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per contestare in Cassazione la sussistenza della recidiva o l'estinzione di precedenti è necessario aver già sollevato il rilievo nelle fasi precedenti del processo (appello); altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La valutazione del dolo specifico può essere desunta anche da elementi indiziari e da comportamenti omissivi (es. mancata rivendicazione del bene da parte del proprietario); le alternative fattuali che prospettano reati diversi non invalidano automaticamente la deduzione del dolo specifico se tali alternative comporterebbero responsabilità ugualmente gravi o maggiori.
  • Le censure sulla congruità della pena in Cassazione sono limitate: la Corte controlla l'assenza di arbitrarietà o ragionamenti illogici e richiede motivazione dettagliata solo quando la pena è significativamente superiore alla media edittale.
  • Se si ritiene che alcuni precedenti siano estinti (es. per effetto dell'art. 445 c.p.p.), è opportuno produrre e sollevare tempestivamente la relativa eccezione e la documentazione nelle fasi di merito (difesa e appello), non in Cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può motivare il rigetto anche facendo riferimento a ipotesi alternative di reato più gravi per mostrare che la linea difensiva non avrebbe migliorato la posizione dell'imputato.

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