Cassazione Civile, Ordinanza n. 16618/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in cui la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine lungo. Successivamente le parti odierne ricorrenti avevano proposto domanda di revocazione della sentenza d'appello, deducendo la validità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e l'erronea valutazione dei documenti che attestavano la piena proprietà dell'area oggetto di causa. La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che la questione fosse preclusa dal giudicato formatosi sulla decisione di primo grado, poiché la sentenza d'appello aveva definito il giudizio in rito per tardività dell'appello e tale ratio non era stata contestata con la revocazione. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo non è specificato puntualmente il contenuto tecnico del motivo oltre alla censura contro l'errore valutativo sulla notifica e sui documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva fondato il rigetto della revocazione sulla preclusione derivante dal giudicato sul rito, e non sull'esame nel merito dei documenti o della notificazione. Non vi è stata statuizione sulle spese, non essendosi gli intimati difesi. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo ai ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso la cui notificazione era stata contestata nella domanda di revocazione; nel provvedimento non vi è una specifica interpretazione della norma, solo il riferimento alla dedotta validità della notifica.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
indicato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la concreta ratio decidendi della decisione impugnata, anche se ripropone censure astrattamente rilevanti sul piano del merito.
- La revocazione non può essere utilizzata per superare una preclusione derivante da un giudicato formatosi su una decisione definita in rito, se il motivo di revocazione non investe tale preclusione.
- Quando il giudice di merito fonda la declaratoria di inammissibilità sulla tardività dell'impugnazione e sulla conseguente preclusione al riesame del merito, le doglianze su errori valutativi di documenti o notifiche sono irrilevanti se non incidono su tale fondamento decisorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve essere dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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