Cassazione Penale, Ordinanza n. 27042/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un motivo unico contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione. La doglianza riguardava il computo della pena: secondo il ricorrente, la corte di rinvio avrebbe errato nella determinazione dell'incremento sanzionatorio, in particolare nel modo in cui aveva operato gli aumenti per i singoli reati satellite. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di rinvio si era attenuto alle indicazioni del giudice rescindente e che, trattandosi di aumenti di esigua entità, non era richiesta una motivazione specifica e dettagliata per ciascun incremento.
Norme richiamate
richiamato per affermare che, nel determinare aumenti sanzionatori di modesta entità, il giudice esercita un potere discrezionale che non richiede una motivazione analitica specifica, salvo emergano abusi del potere discrezionale.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice che si conformi alla decisione rescindente e adegui la pena alla diversa qualificazione del reato non incorre in vizio se dà conto del criterio seguito nel ricalcolo sanzionatorio.
- Quando gli aumenti di pena per i singoli reati satellite sono di entità esigua, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica e distinta per ciascun aumento, poiché in tali casi è escluso in radice un uso arbitrario del potere discrezionale di dosimetria.
- La censura sulla quantificazione della pena è manifestamente infondata se si risolve in una critica generica a scelte discrezionali del giudice di merito già coerenti con i criteri fissati in sede rescindente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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