Cassazione Penale, Ordinanza n. 09725/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. in relazione a un furto di autovettura, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, nei cui confronti la Corte d'appello aveva già confermato la condanna per un furto di autovettura, proponeva ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge penale per mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura è aspecifica perché non contiene una puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'impugnazione e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre la doglianza è ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva correttamente negato l'applicazione dell'art. 131-bis valorizzando, tra l'altro, la condotta susseguente al reato, consistente nell'arbitrario allontanamento dalla stazione dei Carabinieri durante la verbalizzazione, quale elemento ostativo alla particolare tenuità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità può essere esclusa anche quando uno solo dei criteri valutativi osti al riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il giudizio richiede una valutazione complessiva delle componenti della fattispecie e dei parametri rilevanti, compresi quelli dell'art. 133 c.p.
I parametri di cui all'art. 133 c.p. devono essere considerati anche nel giudizio ex art. 131-bis c.p., secondo il richiamo operato dalla norma sostanziale come modificata dal d.lgs. n. 150/2022.
L'impugnazione deve contenere specifici motivi e una puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto; la loro mancanza determina inammissibilità.
La carenza dei requisiti di specificità del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha inciso sul giudizio di particolare tenuità del fatto, imponendo di tenere conto dei parametri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura è generica o aspecifica, cioè priva di una puntuale enunciazione dei fatti e delle ragioni giuridiche e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della fattispecie e dei parametri normativi richiamati; la presenza di anche un solo elemento negativo è sufficiente a precludere il riconoscimento della causa di non punibilità.
- Nel giudizio di particolare tenuità possono assumere rilievo anche le condotte successive al reato, ove incidano negativamente sulla valutazione complessiva dell'offesa e della personalità del fatto.
- Quando la Corte di merito ha motivato in modo coerente il diniego dell'art. 131-bis c.p., il ricorso che si limiti a contestarlo in termini apodittici è destinato a essere dichiarato inammissibile o comunque infondato.
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