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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38197/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza dell'8/2/2024 con cui il giudice dell'esecuzione aveva ammesso Vincenzo Paragliola all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente deduceva due vizi: 1) incompetenza del giudice dell'esecuzione a disporre l'ammissione alla misura alternativa, competenza che appartiene al Tribunale di sorveglianza; 2) omissione e mancata motivazione in ordine alla richiesta principale del Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale della pena (con argomento che la seconda condanna sarebbe intervenuta oltre il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della prima sentenza). Inoltre il provvedimento impugnato non conteneva alcuna statuizione esplicita sulla richiesta di revoca che aveva dato origine al procedimento esecutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata perché emessa da giudice funzionalmente incompetente rispetto alla domanda di ammissione alle misure alternative (competenza del Tribunale di sorveglianza) e perché priva di statuizione sulla richiesta originaria del Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché provveda sulla richiesta originaria osservando i principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La competenza a conoscere delle domande di ammissione alle misure alternative (come l'affidamento in prova ai servizi sociali) spetta al Tribunale di sorveglianza; quindi il giudice dell'esecuzione è privo di tale competenza.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Anche quando il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione con sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., la successiva domanda di ammissione del condannato alle misure alternative deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza e non può essere decisa dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Le richieste di ammissione alle misure alternative (es. affidamento in prova ai servizi sociali) sono di competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza: decisioni prese da giudici privi di competenza sono annullabili in Cassazione.
  • Un provvedimento che origina da una domanda di esecuzione (es. richiesta di revoca della sospensione condizionale) deve contenere una statuizione esplicita su tale domanda; l'omessa decisione è vizio formale che comporta annullamento e rinvio.
  • La presenza di un ordine di esecuzione con sospensione (art. 656 c.p.p.) non trasferisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sull'ammissione a misure alternative, che rimane al Tribunale di sorveglianza.
  • In procedimenti esecutivi multilivello è importante che il giudice specifichi e motivi le decisioni sulle istanze concorrenti (es. richiesta di revoca avanzata dal PM e istanza di ammissione del condannato), pena l'annullamento per omissione.
  • Se si vuole contestare l'ammissione a una misura alternativa disposta da un organo ritenuto incompetente, è efficace impugnare l'atto per incompetenza funzionale e omissione di decisione sulle richieste originarie; in caso di accoglimento la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.

Testo integrale

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