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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25194/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato ai sensi dell'art. 391-ter, comma 3, c.p., deducendo violazione di legge, sostenendo che la fattispecie incriminatrice riguarda la ricezione o l'utilizzazione indebite di apparecchi telefonici o dispositivi di comunicazione e non può essere integrata dalla mera detenzione/possesso di un telefono cellulare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 391-ter c.p. punisce anche il detenuto che "riceve" o "utilizza" dispositivi idonei a comunicare e che, per il terzo comma, la mera disponibilità/possesso è alternativa all'utilizzo (la congiunzione "o" implica che il possesso/recezione sia sufficiente). Nel caso concreto il rinvenimento del microtelefono nella cavità anale del ricorrente è stato ritenuto prova sufficiente della precedente indebita ricezione; quindi la condotta integra il reato contestato. La Corte ha inoltre richiamato la struttura normativa (distinzione tra le fattispecie del primo e del terzo comma, clausole di riserva rispetto all'art. 391-bis e alla diversa categoria dei reati più gravi) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    terzo comma (reato del detenuto che "riceve" o "utilizza" apparecchi telefonici o altri dispositivi idonei a comunicare)

    La norma enuncia due reati paralleli: al primo comma le condotte di chi procura, consente l'uso o introduce il dispositivo in carcere; al terzo comma il reato proprio del detenuto che riceve o utilizza. Per il terzo comma è sufficiente la ricezione/possesso del dispositivo (non è necessario l'effettivo utilizzo). L'accesso deve essere "indebito" (non autorizzato dall'Amministrazione penitenziaria).

  • art. 391-bis cod. pen.

    menzionato come clausola di riserva

    Prevale sull'art. 391-ter primo comma: l'agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis è disciplinata specificamente dall'art. 391-bis; la norma di cui al primo comma dell'art. 391-ter è sussidiaria rispetto a 391-bis.

  • art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    richiamato nel contesto dell'art. 391-bis

    Disciplina le restrizioni applicabili a detenuti sottoposti al regime 41-bis; le comunicazioni dei detenuti sottoposti a tale regime sono oggetto di specifica tutela/limitazione che giustifica la disciplina speciale di 391-bis.

  • d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 173

    art. 9 (introduzione dell'art. 391-ter c.p.)

    Ha introdotto l'art. 391-ter nel codice penale per tutelare l'effettività della pena e contrastare l'introduzione endemica di cellulari in carcere; giustificazione normativa e finalità di tutela dell'ordine e prevenzione della gestione di affari illeciti dall'interno del carcere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per le spese processuali

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    menzionato nel confronto con reati più gravi

    La Corte osserva che la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" implica sussidiarietà rispetto a reati più gravi; tuttavia l'assorbimento richiede che il reato più grave tuteli lo stesso bene giuridico, cosa non sempre presente (es., la ricettazione tutela il patrimonio, diverso dall'effettività della pena).

Massime di principio

  • La mera detenzione/possesso di un dispositivo idoneo alle comunicazioni, da parte di un detenuto, può integrare il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p.: non è necessario dimostrare l'effettivo utilizzo se è provata la ricezione/possesso.
  • Il rinvenimento di un telefono all'interno del corpo o di parti non accessibili pubblicamente del detenuto può legittimamente consentire l'inferenza della precedente indebita ricezione; le prove indiziarie e la comune esperienza possono essere valutate come indizi validi.
  • Per il primo comma di art. 391-ter la norma contempla più fattispecie: procura/consente l'uso (dolo generico) o introduce nello istituto "al fine di renderlo disponibile" (dolo specifico). Occorre valutare il requisito intenzionale quando previsto.
  • L'indebito accesso o uso è definito rispetto alle autorizzazioni dell'Amministrazione penitenziaria: va sempre verificato se l'accesso era realmente non autorizzato secondo leggi e regolamenti applicabili.
  • La clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" comporta sussidiarietà: se esiste un reato più grave che tutela lo stesso bene giuridico, può operare l'assorbimento; se invece il reato più grave tutela un bene diverso (es. patrimonio), l'assorbimento non è automatico.
  • In situazioni analoghe, l'esito processuale dipende dalla valutazione complessiva delle prove (dirette e indiziarie) e dall'esatta qualificazione giuridica della condotta rispetto alle norme speciali (391-bis, 391-ter) e a eventuali reati concorrenti più gravi.

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