Cassazione Penale, Sentenza n. 25194/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato ai sensi dell'art. 391-ter, comma 3, c.p., deducendo violazione di legge, sostenendo che la fattispecie incriminatrice riguarda la ricezione o l'utilizzazione indebite di apparecchi telefonici o dispositivi di comunicazione e non può essere integrata dalla mera detenzione/possesso di un telefono cellulare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 391-ter c.p. punisce anche il detenuto che "riceve" o "utilizza" dispositivi idonei a comunicare e che, per il terzo comma, la mera disponibilità/possesso è alternativa all'utilizzo (la congiunzione "o" implica che il possesso/recezione sia sufficiente). Nel caso concreto il rinvenimento del microtelefono nella cavità anale del ricorrente è stato ritenuto prova sufficiente della precedente indebita ricezione; quindi la condotta integra il reato contestato. La Corte ha inoltre richiamato la struttura normativa (distinzione tra le fattispecie del primo e del terzo comma, clausole di riserva rispetto all'art. 391-bis e alla diversa categoria dei reati più gravi) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
terzo comma (reato del detenuto che "riceve" o "utilizza" apparecchi telefonici o altri dispositivi idonei a comunicare)
La norma enuncia due reati paralleli: al primo comma le condotte di chi procura, consente l'uso o introduce il dispositivo in carcere; al terzo comma il reato proprio del detenuto che riceve o utilizza. Per il terzo comma è sufficiente la ricezione/possesso del dispositivo (non è necessario l'effettivo utilizzo). L'accesso deve essere "indebito" (non autorizzato dall'Amministrazione penitenziaria).
menzionato come clausola di riserva
Prevale sull'art. 391-ter primo comma: l'agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis è disciplinata specificamente dall'art. 391-bis; la norma di cui al primo comma dell'art. 391-ter è sussidiaria rispetto a 391-bis.
art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
richiamato nel contesto dell'art. 391-bis
Disciplina le restrizioni applicabili a detenuti sottoposti al regime 41-bis; le comunicazioni dei detenuti sottoposti a tale regime sono oggetto di specifica tutela/limitazione che giustifica la disciplina speciale di 391-bis.
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 173
art. 9 (introduzione dell'art. 391-ter c.p.)
Ha introdotto l'art. 391-ter nel codice penale per tutelare l'effettività della pena e contrastare l'introduzione endemica di cellulari in carcere; giustificazione normativa e finalità di tutela dell'ordine e prevenzione della gestione di affari illeciti dall'interno del carcere.
richiamato per le spese processuali
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
menzionato nel confronto con reati più gravi
La Corte osserva che la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" implica sussidiarietà rispetto a reati più gravi; tuttavia l'assorbimento richiede che il reato più grave tuteli lo stesso bene giuridico, cosa non sempre presente (es., la ricettazione tutela il patrimonio, diverso dall'effettività della pena).
Massime di principio
- La mera detenzione/possesso di un dispositivo idoneo alle comunicazioni, da parte di un detenuto, può integrare il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p.: non è necessario dimostrare l'effettivo utilizzo se è provata la ricezione/possesso.
- Il rinvenimento di un telefono all'interno del corpo o di parti non accessibili pubblicamente del detenuto può legittimamente consentire l'inferenza della precedente indebita ricezione; le prove indiziarie e la comune esperienza possono essere valutate come indizi validi.
- Per il primo comma di art. 391-ter la norma contempla più fattispecie: procura/consente l'uso (dolo generico) o introduce nello istituto "al fine di renderlo disponibile" (dolo specifico). Occorre valutare il requisito intenzionale quando previsto.
- L'indebito accesso o uso è definito rispetto alle autorizzazioni dell'Amministrazione penitenziaria: va sempre verificato se l'accesso era realmente non autorizzato secondo leggi e regolamenti applicabili.
- La clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" comporta sussidiarietà: se esiste un reato più grave che tutela lo stesso bene giuridico, può operare l'assorbimento; se invece il reato più grave tutela un bene diverso (es. patrimonio), l'assorbimento non è automatico.
- In situazioni analoghe, l'esito processuale dipende dalla valutazione complessiva delle prove (dirette e indiziarie) e dall'esatta qualificazione giuridica della condotta rispetto alle norme speciali (391-bis, 391-ter) e a eventuali reati concorrenti più gravi.
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