Cassazione Civile, Sentenza n. 26115/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi hanno impugnato il decreto di trasferimento che aveva incluso, unitamente ai terreni pignorati, i titoli AGEA relativi agli aiuti P.A.C. (diritti a premi erogati annualmente). I ricorrenti hanno sostenuto che tali titoli non possono considerarsi pertinenze, frutti o accessori dei terreni ai sensi dell'art. 2912 c.c. e, pertanto, non potevano essere compresi automaticamente nel pignoramento immobiliare e nella conseguente vendita/trasferimento senza un pignoramento autonomo e l'iscrizione del vincolo nel Registro AGEA
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo principale. Ha affermato che i titoli AGEA P.A.C. non costituiscono pertinenze, accessori o frutti dei terreni e, dunque, non rientrano automaticamente nel pignoramento immobiliare ai sensi dell'art. 2912 c.c. Di conseguenza questi titoli devono essere oggetto di pignoramento autonomo e il vincolo deve essere iscritto nel Registro AGEA per essere opponibile ai terzi. La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Castrovillari e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di trasferimento nella parte relativa ai titoli AGEA trasferiti unitamente agli immobili pignorati. Le spese sono compensate tra le parti
Norme richiamate
Non si applica ai titoli AGEA P.A.C.: tali titoli non sono pertinenze, accessori o frutti dei terreni e quindi non possono essere automaticamente compresi nel pignoramento immobiliare previsto da questo articolo
La nozione di pertinenza richiede che la cosa sia destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di un immobile; i titoli P.A.C. non sono "cose" materialmente destinate al servizio dell'immobile e quindi non possono qualificarsi come pertinenze
La Corte riconosce la possibilità di un'espropriazione congiunta dei titoli e dei terreni solo previa redazione di due distinti atti di pignoramento e con le iscrizioni/transcrizioni rispettive (nei registri immobiliari e nel Registro AGEA), ai sensi dell'articolo
Norma riferita all'opposizione agli atti esecutivi; il ricorso degli eredi è stato proposto ai sensi di questa disposizione avverso il decreto di trasferimento
Reg. CE n. 73/2009, art. 43, comma 2
Rilevanze della normativa comunitaria sul regime dei titoli P.A.C.; la Corte richiama il disaccoppiamento e la disciplina comunitaria come sfondo normativo per qualificare i titoli come diritti registrati attribuiti in funzione della superficie e suscettibili di autonomia
Circolari AGEA
Le circolari AGEA indicano che il pignoramento dei titoli P.A.C. deve avvenire con modalità analoghe al pignoramento mobiliare presso il debitore e che il vincolo deve essere iscritto nel Registro AGEA per risultare opponibile ai terzi; tali linee interpretative hanno supportato la decisione della Corte
La Corte ha enunciato il principio di diritto ai sensi di questa norma, chiarendo la regola circa la pignorabilità autonoma dei titoli AGEA e l'obbligo di iscrizione nel Registro AGEA
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha accolto il ricorso nella parte sostanziale qualificando la violazione di norme sostanziali e processuali
Massime di principio
- I titoli AGEA relativi agli aiuti P.A.C. costituiscono diritti economici autonomi e non devono essere considerati pertinenze, accessori o frutti del terreno ai fini dell'art. 2912 c.c.
- Per essere opponibile ai terzi, il vincolo derivante da un pignoramento sui titoli P.A.C. necessita dell'iscrizione nel Registro AGEA; in mancanza di tale iscrizione il titolare può alienarli validamente
- I titoli P.A.C. devono essere pignorati con atto autonomo (pignoramento mobiliare presso il debitore) salvo che si proceda a una espropriazione congiunta mediante due distinti atti di pignoramento e le necessarie iscrizioni/transcrizioni (art. 556 c.p.c.)
- In caso di vendita dei terreni pignorati, l'inclusione dei titoli P.A.C. nella compravendita è valida solo se il relativo vincolo è stato correttamente posto e iscritto nel Registro AGEA; altrimenti la cessione dei soli titoli è annullabile
- Acquirenti e creditori devono verificare il Registro AGEA e l'esistenza di eventuali iscrizioni di vincolo prima della conclusione di atti dispositivi su terreni agricoli per evitare l'acquisto di diritti non trasferibili o gravati
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