Cassazione Civile, Sentenza n. 26110/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto da Giovanna Criscuolo avverso il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi relativa alla vendita immobiliare; l'opposizione originaria deduceva, fra l'altro, che il notaio delegato non aveva tenuto conto che l'immobile era conferito in un fondo patrimoniale e che l'avviso d'asta non era stato notificato nei modi di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte in cassazione erano estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata (la quale aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze ai sensi dell'art. 348 c.p.c.). Per comportamento gravemente colposo della ricorrente (e del suo difensore) la Corte ha disposto la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore di ciascuna resistente, della somma di euro 7.000, oltre interessi legali, oltre alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 7.200 (di cui euro 200 per spese vive) per ciascuna resistente. Inoltre è rilevata la sussistenza del presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
La Corte d'appello ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello ai sensi del secondo comma dell'art. 348 c.p.c. per la mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso proposto con colpa grave e ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 3, condannando la ricorrente al pagamento di somme in favore delle controparti, oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La sentenza dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della ricorrente.
art. 1176, comma 2, c.c.
La Corte richiama il parametro di diligenza qualificata dovuto dall'avvocato (diligenza 'speciale') per valutare la colpa grave nella proposizione di un ricorso evidentemente infondato o estraneo alla decisione impugnata.
art. 2049 c.c.
Richiamato come principio secondo cui il cliente risponde per l'operato del difensore; la condotta dell'avvocato può rilevare anche rispetto alla responsabilità della parte verso le controparti.
art. 1226 c.c.
Utilizzato come parametro per la determinazione equitativa dell'ammontare della sanzione da irrogare alla ricorrente, assumendo come riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Norma regolamentare richiamata per la liquidazione delle spese vive e delle poste forfettarie e contributive che compongono la condanna alle spese di giudizio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato cui la nota sentenza fa riferimento (la Corte dà atto dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso secondo il comma 1-bis).
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve attaccare i reali motivi decisori della sentenza impugnata: censure estranee alla ratio decidendi comportano l'inammissibilità.
- Se l'appello è dichiarato improcedibile per mancata comparizione (art. 348 c.p.c.), non è possibile in cassazione sollevare esclusivamente questioni di merito estranee a quella decisione procedurale.
- Gli avvocati hanno l'obbligo di diligenza qualificata nell'impugnare: ricorsi notoriamente infondati o mal mirati possono comportare sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e responsabilità della parte per l'operato del difensore (art. 2049 c.c.).
- Il giudice di legittimità può quantificare equitativamente la sanzione prendendo a riferimento le spese liquidate per il grado di giudizio (art. 1226 c.c.).
- La mancata lettura/comprensione della sentenza impugnata è considerata comportamento grave: prima di proporre cassazione occorre verificare la congruenza fra motivi di impugnazione e motivazione della decisione impugnata.
- In presenza di rischio procedurale (es. udienze di appello), la comparizione è essenziale per evitare l'improcedibilità e conseguenti, ulteriori, costi e sanzioni.
- Le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile possono comprendere: liquidazione delle spese processuali, sanzione ex art. 96 c.p.c., e obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n. 115/2002.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26111/2021 del 27/09/2021
- Sentenza civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26112/2021 del 27/09/2021
- Sentenza civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26113/2021 del 27/09/2021
- Sentenza civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26114/2021 del 27/09/2021
- Sentenza civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26115/2021 del 27/09/2021
- Sentenza civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 26116/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →