Cassazione Civile, Sentenza n. 26112/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a pignoramento presso terzi promosso da Eptaconsult nei confronti del Comune della Spezia per crediti vantati dalla De.Pe.Ti. s.r.l.; il Comune aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla De.Pe.Ti. e, nella successiva fase, sosteneva l'estinzione del credito per compensazione con presunti crediti del Comune stesso derivanti da inadempimenti e danni causati dalla gestione della discarica da parte della De.Pe.Ti. S.r.l.; questioni processuali sollevate in cassazione: presunta interruzione del giudizio per assenza di difensore, ammissibilità e prova dei controcrediti nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, valore probatorio della relazione tecnica dell'ing. Cananzi e riferimenti a elementi di un procedimento penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune della Spezia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: la presunta interruzione del giudizio non è provata e l'avvocato del Comune era comunque presente; i motivi relativi ai controcrediti sono infondati perché il Comune non ha provato l'esistenza, la certezza e l'anteriorità dei presunti crediti rispetto al pignoramento e non ha prodotto in modo specifico e idoneo gli atti del procedimento penale invocati; la relazione dell'ing. Cananzi è stata valutata dalla Corte territoriale come atto tecnico utile alla prova e non è stata radicalmente disattesa. Conseguentemente il credito accertato in favore della De.Pe.Ti. ed esecutato tramite Eptaconsult è stato ritenuto esistente alla data del pignoramento. Il Comune è stato condannato alle spese di lite e alla eventuale maggior contribuzione unificata prevista.
Norme richiamate
art. 301 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente in relazione all'interruzione del processo per sopravvenuta carenza di difensori; la Corte ha ritenuto inapplicabile la censura perché il difensore del Comune era comunque presente e non è stato dichiarato alcun evento interruttivo rilevante ai sensi delle norme processuali.
r.d. n. 1578 del 27/11/1933 art. 3, comma 4, lett. b)
Richiamato nel ricorso dal Comune ma ritenuto irrilevante dalla Corte rispetto alla fattispecie, essendo la norma concernente particolari profili dell'avvocatura di enti pubblici non applicabile al caso concreto e non richiamata dalla sentenza impugnata.
artt. 547 e 548 cod. proc. civ. (previgente formulazione)
Norme sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte ha ribadito che il creditore pignorante deve provare l'esistenza del credito del debitore e che il terzo pignorato che eccepisca estinzione o compensazione deve provare il fatto estintivo e la sua anteriorità al pignoramento.
art. 1460 cod. civ.
Riferito nella doglianza come parametro per eccezioni di inadempimento, ma la Corte ha valutato che i fatti e la prova prodotti dal Comune non erano idonei a fondare una compensazione o estinzione del credito atteso.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che chi deduce fatti estintivi o compensativi ha l'onere di provarli, in particolare il terzo pignorato deve dimostrare l'anteriorità e la consistenza del controcredito.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai poteri di valutazione libera della prova; la Corte ha ritenuto che le censure non abbiano efficacemente inciso la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello.
art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Applicato per censurare la generica e non specifica richiamazione di atti del procedimento penale: la Corte ha ritenuto che il Comune non abbia dato la necessaria specificità richiesta da tale norma per far valere le risultanze penali nel giudizio civile.
art. 192 del d.P.R. n. 554 del 1999
Invocato con riferimento al valore certificatorio della relazione tecnica dell'ing. Cananzi; la Corte ha ritenuto che la relazione sia valutabile come atto tecnico (relazione di collaudo) anche al di fuori di un contratto di appalto formale e che la Corte d'appello possa utilizzarla nella valutazione della prova.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, in relazione alle disposizioni sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (esecuzione presso terzi) il creditore pignorante deve provare l'esistenza del credito del proprio debitore; non agisce 'in nome e per conto' del debitore ma iure proprio.
- Il terzo pignorato che deduca l'estinzione del debito per compensazione o altro fatto estintivo ha l'onere di provarne non solo l'esistenza e l'entità, ma anche l'anteriorità rispetto al pignoramento.
- Richiamare atti di un procedimento penale non sostituisce la produzione e la specifica indicazione degli stessi in sede civile: serve specificità e produzione documentale per poterli usare come prova civile (art. 366 c.1 n.3 c.p.c.).
- Le relazioni tecniche denominate 'collaudo' o simili, anche se non inserite in un formale appalto, possono essere valutate quale elemento tecnico di prova dalla corte di merito, purché prodotte e non contestate specificamente.
- Le questioni processuali relative alla presunta interruzione del processo per mancanza di difensore richiedono la prova formale dell'evento interruttivo e l'invocazione delle norme processuali corrette; la semplice affermazione generica non è sufficiente.
- La carenza di adeguata attività probatoria e difensiva in fase di merito (mancate produzioni, mancato deposito di fascicoli, mancate specifiche contestazioni) può risultare decisiva e portare al rigetto delle censure in cassazione.
- Le spese seguono la soccombenza: chi propone ricorso infondato può essere condannato a tutte le spese e ad eventuali maggiori contributi di giustizia previsti dalla normativa vigente.
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