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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26116/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, terzi opponenti nell'espropriazione immobiliare promossa da Artigiancoop, hanno impugnato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art.619 c.p.c. con due motivi principali: (1) violazione delle norme sul procedimento di opposizione (artt.615, 616, 619, 126 c.p.c. e art.186 disp. att. c.p.c.), sostenendo che i documenti prodotti nella fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione dovevano considerarsi automaticamente acquisiti e valutati nel giudizio di merito senza necessità di nuova produzione; (2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di usucapione e mancato esame di fatto decisivo (violazione artt.112, 115, 232 c.p.c., e art.360 nn.3 e 5 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile o comunque infondato, precisando che i documenti prodotti nella fase sommaria sono acquisiti al processo ma restano produzioni di parte e devono essere inseriti nel fascicolo di parte (art.166 c.p.c.) e depositati al più tardi al momento della comparsa conclusionale; l'art.186 disp. att. c.p.c. esonera dalla necessità di riprodurre formalmente i documenti in giudizio di merito, ma non solleva le parti dall'onere di far depositare il fascicolo di parte; se la mancata presenza dei documenti è dovuta ad errore di cancelleria il giudice deve ricostruire il fascicolo o interpellare le parti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato o inammissibile il vizio denunciato: la domanda di usucapione era stata esaminata e respinta per difetto di prova; le critiche erano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione e non risultava omesso esame di un fatto storico decisivo così come richiesto dall'art.360 c.p.c. Non sono state liquidate spese a carico degli intimati per la loro mancata difesa in Cassazione; il ricorso è quindi respinto e la sentenza di merito confermata.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    Regola l'opposizione di terzo all'esecuzione; la Corte conferma che l'opposizione è bifasica ma unitaria e che i documenti prodotti nella fase sommaria sono acquisiti al processo ma restano produzioni di parte da inserire nel fascicolo di parte

  • artt. 615, 616 c.p.c.

    Riferimenti alle diverse tipologie di opposizione all'esecuzione; utili per inquadrare la struttura bifasica dei giudizi di opposizione

  • art. 126 c.p.c.

    Richiamato in tema di processo esecutivo/opposizione (menzione nell'impugnazione); nessuna interpretazione aggiuntiva determinante nella decisione

  • art. 186 disp. att. c.p.c.

    Dispone che i documenti prodotti nella fase sommaria sono acquisiti al processo e non devono essere riprodotti nel giudizio di merito; la Corte conferma l'applicabilità anche se il giudizio di merito si svolge davanti allo stesso ufficio, ma precisa che tali documenti rimangono nel fascicolo di parte

  • art. 183 c.p.c.

    Norme sui termini e modalità di produzione documentale in fase di merito; la Corte chiarisce che l'art.186 disp. att. esonera dalla nuova produzione nei termini di cui all'art.183, ma non dall'obbligo di deposito del fascicolo di parte

  • art. 166 c.p.c.

    Regime del fascicolo di parte: i documenti prodotti dalle parti confluiscono nel fascicolo di parte, che deve essere depositato per consentire la valutazione da parte del giudice

  • art. 168 c.p.c.

    Fascicolo di ufficio: la Corte distingue i documenti di parte (fascicolo di parte) da quelli che entrano nel fascicolo di ufficio, affermando che i documenti prodotti nella fase sommaria non vanno automaticamente nel fascicolo di ufficio

  • art. 169 c.p.c.

    Stabilisce i termini per il deposito del fascicolo di parte; la Corte ricorda che il deposito è necessario al più tardi alla comparsa conclusionale affinché il giudice possa tenerne conto

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamata in relazione al regime di deposito e gestione dei fascicoli di parte; conferma la disciplina procedurale collegata

  • art. 112 c.p.c.

    Principio che il giudice deve decidere su tutte le domande proposte; la Corte ha ritenuto che la domanda subordinata di usucapione è stata adeguatamente esaminata e rigettata

  • art. 115 c.p.c.

    Regola la valutazione della prova da parte del giudice; la Corte ricorda che la mera diversa valutazione delle prove non integra vizio di legittimità salvo specifiche ipotesi

  • art. 232 c.p.c.

    Regola gli effetti dell'interrogatorio formale; la Corte osserva che il silenzio dell'interrogato produce una presunzione semplice valutabile dal giudice, scelta non sindacabile in Cassazione come vizio di motivazione

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)

    Norme che individuano i vizi impugnabili in Cassazione; la Corte ricorda che l'omesso esame di un fatto storico decisivo (n.5) richiede puntuale indicazione del fatto, della sua fonte e della sua decisività e che non è stato dimostrato nel caso

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134

    Riforma che ha riformulato l'art.360 c.p.c.; richiamata per i criteri di censura in Cassazione (omesso esame di fatto decisivo)

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)

    Norma emergenziale richiamata per giustificare la trattazione in modalità 'cameralizzata' della pubblica udienza durante la pandemia; citata come fatto processuale-organizzativo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Richiamata in relazione ai presupposti per il versamento in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti

Massime di principio

  • I documenti prodotti nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione sono acquisiti al processo, ma mantengono la qualifica di produzioni di parte e devono essere inseriti e depositati nel fascicolo di parte affinché il giudice di merito possa valutarli
  • L'art.186 disp. att. c.p.c. esonera dalla necessità di riprodurre formalmente in sede di merito i documenti già depositati nella fase sommaria, ma non elimina l'obbligo pratico per la parte di depositare il proprio fascicolo di parte al momento opportuno; in mancanza, opera la presunzione di rinuncia salvo che la mancanza sia causata da errore della cancelleria
  • Se la mancanza di documenti nel fascicolo di parte dipende da un disguido o da errore della cancelleria, il giudice deve attivare ricerche o interpelli per ricostruire il fascicolo; l'omissione di tale attività può costituire motivo di gravame
  • In sede di appello la parte che deduca l'assenza di documenti già prodotti in primo grado ha comunque l'onere, se i documenti non risultano nel fascicolo, di produrli nuovamente affinché il giudice di secondo grado possa valutarli
  • Le censure che si limitano a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza indicare un omesso esame di fatto storico decisivo secondo i requisiti dell'art.360 c.p.c., sono inammissibili in Cassazione
  • Il mancato esercizio dell'interrogatorio o il silenzio dell'interrogato produce una presunzione semplice (art.232 c.p.c.) che il giudice può valutare liberamente e la mancata menzione o diversa utilizzazione di tale presunzione non costituisce automaticamente vizio di motivazione impugnabile in Cassazione

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