Cassazione Penale, Ordinanza n. 06355/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 40, comma 2, c.p., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per il reato. La Corte ha osservato che il motivo era in realtà versato in fatto, riproduceva le stesse allegazioni già disattese in appello, non si confrontava in modo completo con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitava un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.
Norme richiamate
quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza
la memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza non può essere considerata
richiamato dalla difesa come norma violata in relazione all'elemento soggettivo del reato
art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.
richiamato quale disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale
richiamato quale disposizione estensiva/applicativa della bancarotta in ambito concorsuale
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio della condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa
disciplina il termine per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso non può limitarsi a reiterare censure di merito già disattese dal giudice di appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La memoria depositata oltre il termine di legge prima dell'udienza in camera di consiglio è tardiva e non deve essere considerata.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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