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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44638/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza (12/02/2021) che aveva confermato le condanne del Tribunale di Potenza. Le censure erano: 1) errata qualificazione giuridica del fatto e travisamento della prova (sostenendo che si trattava di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o di una legittima pretesa creditizia e che IACULLO si sarebbe solo limitato a riscuotere una somma senza dolo estorsivo); 2) violazione dell'art. 21 D.Lvo 274/2008 per presunta nullità del ricorso immediato della persona offesa e mancanza di indicazione della nomina del difensore della persona offesa; 3) carenza e illogicità della motivazione sulla determinazione della pena, con contestazione dell'eccessività della pena, richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e contestazione dell'entità dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzo motivo reiterativi rispetto ai motivi già svolti in appello e privi della specificità richiesta in cassazione (mancata critica puntuale della motivazione impugnata), nonché manifestamente infondati nella sostanza perché la motivazione di primo e secondo grado è stata considerata congrua e logica. In particolare la Corte ha confermato che gli elementi probatori apprezzati in merito giustificano la qualificazione del reato come estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p.; ha affermato che la raccolta delle somme da parte di IACULLO integra la partecipazione al reato quando permette il compimento della minaccia del complice. Il motivo relativo all'art. 21 D.Lvo 274/2008 è stato ritenuto infondato in quanto l'atto invocato non risultava nel fascicolo e riguardava altra persona offesa in diverso procedimento. Per l'inammissibilità dei ricorsi è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, trovandosi profili di colpa nell'instaurazione del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero spesso reiterativi o generici e mancanti della specificità richiesta (indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto decisivi), con conseguente inammissibilità

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che incrimina l'estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi (minaccia/violenza e il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto) e ha applicato il principio secondo cui il comportamento del complice che riscuote la somma integra il dolo estorsivo se favorisce il compimento della minaccia

  • D.L.vo 274/2008 art. 21

    Prevede requisiti relativi al ricorso immediato della persona offesa (es. indicazioni sulla nomina del difensore); la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché l'atto lamentato non risultava nel fascicolo e si riferiva a diverso procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, di irrogare sanzioni alla cassa delle ammende; applicata per l'obbligo di spese e l'ammenda di euro 3.000

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena e le circostanze attenuanti; la Corte ha ricordato che le attenuanti generiche richiedono l'indicazione di elementi oggettivi o soggettivi rilevanti e decisivi perché possano prevalere su aggravanti come la recidiva

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa la semplice reiterazione o trasposizione dei motivi già svolti in appello: il ricorso deve indicare specificamente l'errore di diritto e dimostrare la decisività di tale errore rispetto al percorso motivazionale del giudice di merito
  • Le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove sono, di regola, improprie in sede di legittimità salvo che non emergano vizi logici o contraddizioni manifeste nella motivazione; perciò le censure meramente probatorie sono spesso dichiarate inammissibili
  • Per il reato di estorsione la partecipazione del complice che si limita a riscuotere la somma può integrare il dolo estorsivo se la sua condotta consente il compimento della minaccia già avanzata dal coautore
  • Chi invoca l'esercizio di un diritto (es. pretesa creditizia) ha l'onere di allegare e dimostrare elementi che attestino l'esistenza del diritto stesso; in mancanza, la condotta che usa minacce per ottenere il pagamento non è tutelabile come esercizio delle proprie ragioni
  • Le attenuanti generiche non si concedono automaticamente: chi le invoca deve indicare elementi specifici, rilevanti e decisivi che giustifichino la loro prevalenza su eventuali aggravanti
  • Le eccezioni processuali relative a documenti o atti (es. nullità di ricorsi immediati) richiedono che l'atto sia effettivamente presente nel fascicolo o che si provi la sua esistenza; altrimenti la censura è infondata

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