Cassazione Penale, Ordinanza n. 31214/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già pronunciata in appello per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/09/2025 che lo aveva condannato per evasione. Il solo motivo dedotto è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo del tutto generico: non indicava le ragioni di diritto né i dati di fatto posti a fondamento della censura e, inoltre, faceva riferimento a un diverso titolo di reato, ossia la tentata estorsione. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso non conteneva una critica specifica e consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Indicato come titolo di reato oggetto della condanna impugnata; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, limitandosi a prendere atto della condanna per evasione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata sulla genericità del motivo e sulla sua non consentita formulazione in sede di legittimità.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della censura; un motivo meramente generico è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può fondarsi su un richiamo confuso o inconferente a un diverso titolo di reato rispetto a quello oggetto della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la decisione di merito impugnata resta ferma e non viene riesaminata nel merito.
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