Cassazione Penale, Sentenza n. 633/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato. Hanno articolato cinque motivi: (1) nullità per motivazione inadeguata e mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art.131-bis cod. pen., invocando la non abitualità delle condotte, lo stato di indigenza e la scarsa offensività del fatto; (2) censura sulla qualificazione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento ai sensi dell'art.625 n.2 cod. pen., sostenendo che lo stratagemma non fosse idoneo a sorprendere il detentore né a vanificare le misure di custodia; (3) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. (esposizione alla pubblica fede), deducendo che la vigilanza continuativa avrebbe impedito l'integrazione dell'aggravante; (4) doglianza per mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e per motivazione insufficiente nella comparazione delle circostanze; (5) vizio di motivazione e violazione dell'art.133 cod. pen. con riguardo alla determinazione della pena oltre il minimo edittale, contestando l'uso delle modalità della condotta come giustificazione per l'aumento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale ai fini dell'esclusione della particolare tenuità (art.131-bis), posto che il fatto era stato posto in essere con modalità insidiose e ripartizione dei ruoli finalizzate alla sottrazione di un carrello pieno di merce. Sul secondo motivo ha confermato l'integrazione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, richiamando i principi di Sezioni Unite sulla valutazione ex ante dell'idoneità dello stratagemma. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante ex art.625 n.7 nei supermercati, atteso che la vigilanza è in genere non continuativa e occasionale. Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili in quanto la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la valutazione comparativa delle circostanze e la determinazione di una pena superiore al minimo per le modalità insidiose della condotta. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e la sentenza di condanna confermata.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata ritenuta inapplicabile per le modalità insidiose e la ripartizione dei ruoli
art. 625 cod. pen. n.2 (uso del mezzo fraudolento)
L'aggravante richiede che il mezzo fraudolento sia idoneo, ex ante, a sorprendere la volontà del detentore e a vanificare le misure di difesa; la valutazione si effettua sulla base dell'idoneità presunta anche se il mezzo non ha avuto successo
art. 625 cod. pen. n.7 (esposizione alla pubblica fede)
Nei casi di self service (supermercati) l'aggravante è integrata salvo che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta; una vigilanza occasionale o a campione non esclude l'aggravante
La determinazione della pena tenendo conto degli indici dell'art.133 richiede motivazione specifica; la Corte territoriale ha motivato l'aumento rispetto al minimo con le modalità insidiose della condotta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Riguarda i vizi di motivazione e le omissioni nella sentenza impugnata, contestati dai ricorrenti ma ritenuti non sussistenti in questo caso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulle questioni devolute alla Corte di cassazione; i motivi sono stati esaminati entro tali limiti
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e non si riconosce se emergono modalità di condotta idonee a integrare un grado di offensività o scaltrezza significativo
- L'aggravante per uso di mezzo fraudolento va valutata ex ante: conta l'idoneità presunta dello stratagemma a sorprendere il detentore, non l'esito pratico dell'azione
- Nei reati commessi in supermercati la circostanza aggravante per esposizione alla pubblica fede è frequentemente integrata perché la custodia delle merci non è continuativa; occorre prova di una sorveglianza effettivamente continua per escluderla
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito e in cassazione si sindaca solo se manca motivazione o sussiste arbitrio
- La scelta di infliggere una pena superiore al minimo deve essere sostenuta da motivazione che indichi gli indici rilevanti ai sensi dell'art.133, e la mera enunciazione non è sufficiente
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