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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12231/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 17/06/2020: Simone Guarrera lamenta violazione di legge e carenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione interna ed esterna (art. 73 d.P.R. 309/1990); Concetto Tudisco contesta una reformatio in pejus rispetto alla precedente decisione di secondo grado e sostiene che la pena rideterminata avrebbe dovuto essere di 11 anni, già comprensiva degli aumenti per continuazione con sentenze irrevocabili; Giambattista Spampinato deduce vizio di motivazione e irragionevolezza nell'aumento per continuazione (contestava che l'aumento concordato tra le parti fosse di 6 mesi per incensuratezza e giovane età, mentre la corte ha applicato 9 mesi), oltre a rilevare errori fattuali e mancata considerazione degli elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure, ritenendole manifestamente infondate. Motivi principali: per Guarrera la Corte territoriale ha correttamente rideterminato e motivato il trattamento sanzionatorio (pena finale rideterminata in anni 5 e giorni 15 di reclusione e euro 23.000 di multa), con applicazione di continuazione interna (aumento minimo di 15 giorni) e di continuazione esterna con due sentenze pregresse (aumenti congruamente motivati, sebbene nel calcolo fosse indicato un mese in più rispetto al dispositivo); per Tudisco la reformatio in pejus va valutata rispetto alla pena di primo grado (non rispetto alla precedente decisione di secondo grado annullata), e la Corte ha adeguatamente motivato l'aumento complessivo (pena rideterminata in anni 12 e mesi 9); per Spampinato la Corte ha quantificato correttamente la pena di base, applicato le attenuanti e motivato l'aumento per continuazione (9 mesi) tenendo conto del traffico organizzato e del contesto associativo. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 (in via equitativa), ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina la detenzione e il traffico di stupefacenti; utilizzata come parametro per la qualificazione del reato e per il calcolo degli aumenti per continuazione quando più condanne riguardano reati dello stesso tipo

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona la partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la Corte l'ha considerata come reato più grave nel calcolo della pena base per taluni imputati

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante prevista dalla disciplina sugli stupefacenti; nel caso è stata esclusa per alcuni imputati e ciò è stato considerato nella determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio e alla determinazione delle attenuanti/generiche nella fase di ricalcolo della pena

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata nel valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussista condotta colpevole dei ricorrenti ma ha comunque disposto il versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La Corte di cassazione verifica che, dopo annullamento con rinvio, la nuova determinazione della pena sia adeguatamente motivata: la mera impugnazione non basta se la Corte territoriale ha esposto ragioni concrete e congrue per gli aumenti per continuazione.
  • La nozione di reformatio in pejus va valutata rispetto alla sentenza di primo grado quando la sentenza di secondo grado è stata annullata: non è vietato un peggioramento rispetto a una sentenza di secondo grado invalida se la pena rimane in concreto inferiore a quella di primo grado.
  • Gli aumenti per continuazione (interna o esterna) devono essere chiaramente motivati e commisurati; la Corte può usare formule quali "congruo" o "proporzionato" purché la motivazione dia conto della ragionevolezza della misura adottata.
  • Il dispositivo della sentenza (la parte dispositiva) è il parametro definitivo per la determinazione della pena: eventuali errori materiali nel calcolo annotati in motivazione devono essere letti alla luce del dispositivo che prevale.
  • Accordi informali o rinunce ai motivi di impugnazione tra le parti non vincolano la Corte che deve comunque motivare autonomamente la determinazione della pena; pertanto una richiesta difensiva di contenere l'aumento non impedisce alla Corte di applicare un incremento diverso se motivato.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'addebito delle spese e, nei casi previsti, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; la Corte verifica anche la condotta colpevole nella presentazione del ricorso prima di escludere tali aggravazioni.

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