Cassazione Civile, Ordinanza n. 29457/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Due viaggiatori avevano acquistato un pacchetto turistico comprendente soggiorno di una settimana in hotel quattro stelle in Honduras e cenone di Capodanno. Lamentando gravi difformità rispetto all'offerta e danni patrimoniali e non patrimoniali da inadempimento contrattuale, avevano agito per il risarcimento contro il tour operator. Il giudice di pace aveva dichiarato il difetto di competenza per valore; il tribunale, investito dell'appello, ha rigettato la domanda nel merito ritenendo le allegazioni generiche, soggettive e prive di adeguato supporto documentale o istruttorio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla competenza; erronea statuizione sulle spese, perché sarebbero stati parzialmente vittoriosi su eccezioni preliminari; omessa istruzione del procedimento; violazione del diritto di difesa e delle norme sulle prove, assumendo di aver chiesto l'interrogatorio del legale rappresentante e di aver riservato ulteriori mezzi istruttori.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che il tribunale non aveva trascurato la questione di competenza ma aveva deciso direttamente il merito, reputando superfluo o comunque non decisivo il rilievo sulla competenza; ha inoltre osservato che la censura sulla regolazione delle spese non poteva fondarsi sul mero rigetto di eccezioni, perché la soccombenza reciproca presuppone pluralità di domande contrapposte. Quanto ai motivi istruttori, la Corte ha valorizzato la ratio della decisione di merito: difetto preliminare di allegazione e di prova documentale, oltre alla mancata dimostrazione che la riserva istruttoria formulata in primo grado fosse stata sciolta nei termini; nel rito davanti al giudice di pace operano comunque le preclusioni istruttorie, sicché la richiesta di prova tardiva è inammissibile. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità perché la controparte è rimasta solo intimata; disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per il limite di competenza per valore del giudice di pace, oltre il quale il primo giudice aveva declinato la competenza
richiamato per escludere il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace
richiamato per affermare che non ricorreva un'ipotesi di rimessione al primo giudice
richiamato per escludere la rimessione della causa al primo giudice
richiamato con riferimento all'ordine di trattazione delle questioni, distinguendo questioni di rito e di merito
richiamato nella censura sulle spese; la Corte ribadisce che la soccombenza reciproca non ricorre solo perché siano respinte eccezioni
richiamato per la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca, che richiede domande contrapposte
richiamato nella doglianza di omessa pronuncia, esclusa dalla Corte
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità denunciata per asserita omessa pronuncia
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione
richiamato nella censura di violazione delle regole sulla prova e sul convincimento del giudice
richiamato nella censura sulla richiesta di istruzione e sulle preclusioni istruttorie
richiamato per affermare che nel procedimento davanti al giudice di pace operano preclusioni istruttorie e la completa articolazione della prova deve avvenire nei termini
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non può essere utilmente dedotta quando il giudice di appello abbia comunque deciso la controversia nel merito, anche se abbia utilizzato una qualificazione argomentativa non del tutto corretta; la censura deve colpire la reale ratio decidendi e non una formula lessicale.
- La soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese presuppone una pluralità di domande contrapposte accolte o rigettate, e non ricorre per il solo fatto che siano respinte eccezioni preliminari o difensive sollevate dalla parte risultata complessivamente soccombente.
- Nel giudizio di merito il rigetto della domanda risarcitoria può fondarsi sul preliminare difetto di allegazione specifica dei fatti costitutivi e sulla mancanza di supporto documentale; in tale situazione le prove orali richieste possono essere ritenute superflue.
- Nel procedimento davanti al giudice di pace operano le preclusioni istruttorie proprie del rito ordinario, sicché la completa articolazione dei mezzi di prova deve avvenire nei termini processuali; la riserva generica di ulteriore capitolazione o nomina testimoniale non basta se non viene tempestivamente sciolta.
- La censura di mancata istruzione del processo non è ammissibile quando il ricorrente non dimostri di avere tempestivamente insistito e articolato le prove nei modi e nei tempi dovuti, soprattutto se la decisione di merito si fonda primariamente sulla carenza di allegazioni e documenti.
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