Sentenza n. 3188/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto del Questore di Napoli Cat.A.12/2025/Imm/1^ Sez/Dinieghi/vdm/-OMISSIS- del 16.06.2025, notificato dalla Polaria di Capodichino il 03.07.2025, di revoca del pse per motivi di lavoro autonomo n.-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione delle garanzie partecipative, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi. La revoca era stata adottata sulla base della segnalazione relativa al suo arresto in Nigeria, dove era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di tramadolo e inizialmente accusato di traffico internazionale di stupefacenti. Il ricorrente ha rappresentato che la vicenda penale era stata successivamente riqualificata in un’ipotesi di lieve entità, definita mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, con conseguente scarcerazione. Ha inoltre dedotto di soggiornare in Italia da circa vent’anni, di essere coniugato, padre di tre figli minori conviventi, due dei quali nati in Italia, e di svolgere attività lavorativa autonoma lecita e sufficiente al sostentamento familiare. L’Amministrazione ha sostenuto di avere notificato il preavviso di rigetto al domicilio digitale e ha difeso la legittimità della revoca in ragione della gravità del fatto e della conseguente pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca, disponendo il riesame della posizione del ricorrente. In primo luogo, ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative: l’Amministrazione non ha fornito prova certa del perfezionamento della comunicazione al domicilio digitale. L’omissione non è stata considerata meramente formale, poiché il ricorrente avrebbe potuto rappresentare l’evoluzione della vicenda penale, intervenuta dopo la segnalazione utilizzata dalla Questura. Il procedimento amministrativo risultava quindi fondato su dati parziali e non aggiornati, con conseguente difetto di istruttoria e mancato autonomo apprezzamento della concreta natura e gravità della condotta. In secondo luogo, il TAR ha rilevato l’illegittimità sostanziale della revoca per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. La Questura aveva desunto automaticamente la pericolosità sociale dall’arresto, senza valutare la successiva ridimensione della vicenda, l’assenza di precedenti penali in Italia, la durata ultraventennale del soggiorno, l’inserimento lavorativo e, soprattutto, i legami con il coniuge e i tre figli minori conviventi. Tali elementi imponevano una valutazione concreta e attuale della pericolosità e un bilanciamento effettivo tra esigenze di ordine pubblico, unità familiare e radicamento sociale, mediante una motivazione rafforzata. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale base del precedente permesso di soggiorno rilasciato per assistenza minori; non costituisce la base principale della decisione sulla revoca.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato quale disposizione relativa ai requisiti ostativi all’ingresso e al soggiorno; la sua applicazione non può tradursi in un automatismo e deve essere coordinata con la valutazione concreta della pericolosità.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
Impone, nei provvedimenti di diniego o revoca del permesso di soggiorno, una valutazione concreta e comparativa della pericolosità sociale, dei vincoli familiari, dei legami sociali e della durata del soggiorno, escludendo automatismi fondati sulla sola gravità del reato o sulla notizia dell’arresto.
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è viziante quando la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto apportare elementi idonei a incidere sulla decisione finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del permesso di soggiorno non può fondarsi automaticamente sulla notizia di un arresto o sulla mera pendenza di un procedimento penale; l’amministrazione deve svolgere un autonomo e aggiornato accertamento della natura, della gravità e dell’effettiva portata della condotta contestata.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto o dell’avvio del procedimento costituisce vizio sostanziale quando l’interessato avrebbe potuto fornire elementi fattuali potenzialmente decisivi per la valutazione amministrativa, inclusi gli sviluppi successivi della vicenda penale.
- In presenza di effettivi legami familiari in Italia, anche se non derivanti da una formale procedura di ricongiungimento familiare, l’amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e un bilanciamento tra ordine pubblico, unità familiare, durata del soggiorno, radicamento sociale e inserimento lavorativo.
- La motivazione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno deve essere rafforzata quando lo straniero vanta significativi legami familiari e un lungo soggiorno in Italia; il mero richiamo alla gravità del reato o all’arresto non soddisfa tale obbligo.
- Anche per condotte in materia di stupefacenti di lieve entità, la valutazione amministrativa deve considerare contestualmente il tipo e la concreta gravità del fatto, il tempo trascorso, il percorso di integrazione e la situazione familiare e lavorativa dello straniero.
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