Cassazione Penale, Ordinanza n. 24905/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa; con l'ultimo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. Ha inoltre contestato la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse stato determinato in modo non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e l'ultimo motivo perché non risultavano devoluti nei gradi di merito secondo il riepilogo contenuto nella sentenza impugnata, sicché non potevano essere dedotti per la prima volta in cassazione. Ha giudicato manifestamente infondata e generica la censura sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che non basta il solo stato di incensuratezza. Ha infine ritenuto generiche le doglianze sulla quantificazione della pena, poiché prive dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione discrezionale della pena, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riferimento al reato contestato è solo enunciato nel motivo di ricorso; la Corte non affronta il merito della responsabilità per la truffa perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di devoluzione nei gradi precedenti.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Le censure sulla pena devono essere specifiche e determinate; doglianze generiche o indeterminate sono inammissibili.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi o circostanze positive, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione; non è sindacabile in cassazione se non è arbitraria o manifestamente illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili per la prima volta censure relative a punti della sentenza di primo grado non devoluti specificamente al giudice d'appello: su tali punti si forma giudicato interno.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale; motivi generici o indeterminati, specie sulla dosimetria della pena, sono inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non impone la concessione della diminuente.
- La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e pena base, è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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