Cassazione Penale, Sentenza n. 35428/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n.74/2000 commesso il 29/12/2014. Il ricorrente deduce la erronea applicazione dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n.18/2020 (disciplinante la sospensione dei termini processuali e della prescrizione durante l'emergenza Covid-19), sostenendo che non poteva farsi valere una sospensione di 64 giorni (9/3/2020-11/5/2020) perché nel periodo non si era verificata una effettiva stasi del procedimento (l'udienza era stata semplicemente rinviata da 19/2/2020 al 3/6/2020 e i testimoni potevano essere citati e escussi dopo il 11/5). Perciò, calcolate le uniche cause di sospensione effettive (178 giorni), il reato si sarebbe prescritto il 24/12/2022, anteriore alla sentenza di appello. Con motivi aggiunti il ricorrente ha altresì contestato la valutazione dell'elemento soggettivo sul luogo probatorio, richiamando pronunce analoghe con assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 opera solo se nel periodo 9/3-11/5/2020 si è verificata una effettiva stasi del procedimento (udienza fissata in quel periodo o termine processuale che cadente in tale periodo) e non in modo generalizzato per tutti i procedimenti pendenti. Nel caso concreto la sospensione non poteva essere riconosciuta perché non risultava una stasi effettiva tra le udienze; pertanto il termine di prescrizione aveva già raggiunto il suo compimento prima della pronuncia d'appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato; utilizzata per identificare il fatto-reato oggetto del procedimento
art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
sospensione dei termini processuali e della prescrizione per il periodo 9 marzo - 11 maggio 2020
La sospensione prevista si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nel periodo indicato o in cui decorreva un termine processuale in tale periodo e richiede che il procedimento abbia subito una effettiva stasi; non opera in modo generalizzato per tutti i procedimenti pendenti
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizi di motivazione/omessa valutazione)
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 non si applica automaticamente a tutti i procedimenti pendenti: è necessario che, nel periodo 9/3-11/5/2020, il procedimento abbia subito una effettiva stasi (udienza fissata o termine processuale cadente in quel periodo).
- Il semplice rinvio di un'udienza fuori dal periodo di sospensione, o la possibilità di compiere l'atto (es. citazione/escussione di testimoni) successivamente al periodo, impedisce di qualificare come operante la sospensione per Covid-19.
- In presenza di calcolo della prescrizione errato per aver indicato sospensioni non spettanti, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato quando la prescrizione sia già maturata.
- Le questioni relative all'elemento soggettivo o alla valutazione delle prove possono essere rilevanti ma restano assorbite se la prescrizione estingue il reato; in tal caso non si procede alla riconsiderazione del merito della condanna.
- Per valutare l'applicabilità della sospensione Covid è necessario verificare nel processo concreto la presenza di termini o udienze fissate nel periodo di riferimento e l'effettiva impossibilità di svolgere atti processuali a causa delle misure pandemiche.
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