Cassazione Civile, Ordinanza n. 08399/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di una sentenza passata in giudicato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, dichiarandone però il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella per asserita decadenza dalla potestà impositiva. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel caso di contestazione della tardiva notificazione dell'atto impositivo il soggetto passivo era l'ente impositore e che, quindi, la CTR avrebbe errato nell'estrometterlo e nel non esaminare il motivo di appello relativo alla tempestività della notifica della cartella; (ii) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., individuato nella circostanza che l'Agenzia delle entrate aveva impugnato la statuizione di decadenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico, ma di una questione processuale. Ha inoltre ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse e perché non si confrontava con un autonomo capo della sentenza impugnata, rimasto non censurato, relativo alla preclusione derivante dal passaggio in giudicato nei confronti della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti dell'Agenzia delle entrate, rimasta sostanzialmente inattiva.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
La norma viene richiamata dalla ricorrente per sostenere che, nelle controversie sulla tardiva notificazione dell'atto impositivo, il soggetto passivo sarebbe l'ente impositore; la Corte non accoglie tale lettura perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per la dedotta violazione di legge, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e non rispetto a questioni o argomentazioni processuali; in difetto, il motivo è inammissibile.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in prossimità della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se censura l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare questioni giuridiche o processuali.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, lasciata incensurata.
- Sussiste difetto di interesse all'impugnazione quando la doglianza investe un profilo che, anche se accolto, non potrebbe comunque determinare una diversa utilità processuale per la parte ricorrente.
- Nel giudizio di legittimità, la parte che non contesti tutti i capi decisivi della sentenza di merito non può ottenere la cassazione della decisione sulla sola base di censure parziali o indirette.
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