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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31934/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi a causa della rinuncia all'impugnazione sottoscritta da entrambi i ricorrenti. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Avellino aveva rigettato la richiesta di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo della società Mivida srls, della quale una delle ricorrenti era legale rappresentante. Il sequestro era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari in relazione al reato previsto dall'art. 322, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, contestato ai due indagati. Il provvedimento era stato adottato in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento disposto dalla Corte di cassazione in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'ordinanza che aveva annullato il decreto genetico del vincolo. I difensori dei due indagati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Successivamente, entrambi i ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 322, comma 1, lett. a), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Norma incriminatrice in relazione alla quale era contestato il reato posto a fondamento del sequestro preventivo; la sentenza non ne espone il contenuto interpretativo.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma riferibile al sequestro preventivo descritto nella decisione; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione sottoscritta dai ricorrenti determina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione, senza necessità di esaminare i motivi relativi alla legittimità del provvedimento impugnato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

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