Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32489/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 4597/2023 della Corte di cassazione: si deduce omesso esame del quinto motivo di ricorso. In particolare si contestava l'omessa valutazione di elementi rilevanti quali: a) la prova dell'esistenza di consolidati rapporti tra Mancuso e i coindagati Dominic Signoretta e Annunziato Pavia, rilevanti per l'attribuzione del ruolo di capo cordata nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; b) il travisamento/omessa considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Arcangelo Furfaro (che avrebbe dichiarato di non essersi mai rifornito da Mancuso); c) l'errata lettura degli atti in relazione a una intercettazione ambientale del 12/01/2012 (la frase "questo non c'entra niente" ritenuta riferita a un altro 'Mancuso'). I difensori sostenevano che tali omissioni costituissero un errore percettivo decisivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile per termini e procura, ma lo ha ritenuto infondato sul merito: non è stato dimostrato l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rescindibilità della sentenza di legittimità quando il motivo omesso sia implicitamente disatteso, assorbito dall'esame di altri motivi o non decisivo in rapporto causale necessario con una diversa decisione. Ha rilevato che le argomentazioni di primo grado e di appello formano un unico corpo motivazionale cui la Corte di cassazione ha fatto riferimento, per cui l'omessa valutazione contestata è apparen te o non decisiva. Ha inoltre precisato che il profilo relativo all'intercettazione è questione di valutazione probatoria (errore di apprezzamento), non rimediabile con il ricorso per errore di fatto. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 sulla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto relativo a decisioni della Corte di cassazione: richiede un errore percettivo (svista o equivoco) che abbia influenzato la volontà decisoria e prodotto una decisione diversa da quella che si sarebbe adottata senza l'errore; il rimedio è finalizzato alla rescissione della sentenza di legittimità

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel procedimento la qualificazione di partecipazione e di ruolo (es. capo cordata) è centrale per la determinazione della responsabilità penale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione per gravare il ricorrente delle spese

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla misura del pagamento alla Cassa delle Ammende: se il ricorso non è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile una determinazione equitativa dell'importo

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile entro 180 giorni dal deposito della sentenza e se proposto da difensore con procura speciale; non ogni omissione di risposta costituisce errore di fatto rilevante
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare che l'omesso esame di un motivo era decisivo: deve provare il nesso causale necessario per cui, se quel motivo fosse stato valutato, la Corte avrebbe inevitabilmente adottato una decisione diversa
  • L'omessa risposta è spesso considerata 'apparente' se le censure sono implicitamente assorbite dalla motivazione esistente (anche facendo ricorso all'integrazione motivazionale tra primo e secondo grado), o se il motivo omesso non incide in modo determinante sull'esito
  • Le questioni di merito valutative (es. apprezzamento delle intercettazioni o della credibilità delle dichiarazioni) costituiscono errori di valutazione/prova e non errori di fatto sanitizzabili tramite l'art. 625-bis
  • Per aumentare le probabilità di successo, il ricorrente deve indicare con precisione le parti della motivazione di cassazione che avrebbero dovuto essere influenzate e dimostrare concretamente come l'omesso esame avrebbe mutato il giudizio, confrontando testualmente l'apparato argomentativo
  • In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende; la misura può essere mitigata se non sono rilevabili colpa o abuso nel proporre il ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.