Cassazione Penale, Sentenza n. 6409/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'ordinanza del 28/04/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, in sede di rinvio dopo annullamento, aveva accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria negando a Gallico il recupero dei colloqui telefonici non eseguiti nel 2020 con la sorella Teresa, anch'ella detenuta in regime 41-bis. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il reclamo dell'AP sarebbe stato inammissibile per giudicato in ordine al parere della DDA (parere già ritenuto generico in un precedente provvedimento definitivo) e che il Tribunale si era limitato ad accogliere il diniego dell'AP senza motivazione concreta; (2) questione di costituzionalità dell'art. 41-bis (comma 2-quater lett. b) per violazione della riserva di giurisdizione e dei diritti costituzionali e CEDU, contestando la competenza del Direttore del carcere a decidere sui colloqui telefonici.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis nella parte indicata e ha accolto, in parte, il primo motivo. Ha ritenuto improprio e inesatto sostenere che si fosse formato giudicato sull'idoneità del parere della DDA: ogni istanza di colloquio è autonoma e può essere valutata anche alla luce di nuovi elementi. Ha invece censurato il Tribunale di Sassari per aver dato al parere negativo della DDA valore di per sé impeditivo senza verificare la concretezza e la rilevanza degli elementi indicati e senza motivare adeguatamente gli atti istruttori e la valutazione svolta. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte carente di motivazione e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ordinando che in nuovo esame si valutino tutti gli elementi rilevanti, compreso il contenuto informativo del parere non vincolante della DDA, e che la decisione sia adeguatamente motivata sulla concretezza del rischio per la sicurezza.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Consente, in via generale e salvo esigenze di sicurezza, forme di comunicazione controllabili a distanza fra detenuti sottoposti a regime differenziato; il regime 41-bis è strumentale a esigenze preventive e non sanzionatorie e le limitazioni alle comunicazioni sono soggette a verifica giurisdizionale; il direttore del carcere decide sui colloqui telefonici ma le decisioni sono sindacabili dal giudice in sede di reclamo.
art. 15 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità sollevata sul presunto vulnus della riserva di giurisdizione: la limitazione delle comunicazioni prevista dall'ordinamento penitenziario è compatibile con la Costituzione, anche perché esistono rimedi giurisdizionali e il regime 41-bis ha natura preventiva.
Richiamato nel quadro delle doglianze procedurali sollevate dal ricorrente in relazione alla valutazione degli atti istruttori e della motivazione del Tribunale; la Corte ha evidenziato l'obbligo di motivazione effettiva.
Richiamato dal ricorrente in tema di inammissibilità per giudicato; la Corte ha escluso la formazione del giudicato in materia di valutazione delle singole richieste di colloquio, sottolineando l'autonomia di ciascuna istanza.
Circolare del D.A.P. del 2/10/2017, n. 3676/6126 (art. 16.1)
che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
Il parere della DDA e' non vincolante ma rilevante: deve essere valutato nel contesto concreto dell'istanza e può fornire elementi ostativi, purché tali elementi siano concreti e specifici; non può diventare automaticamente decisivo né essere ignorato tout court.
Corte EDU e principi costituzionali richiamati (art. 3, 8 CEDU; artt. 27, 29 Cost.)
Richiamati nel motivo costituzionale; la Corte ha ritenuto che i profili di compatibilità con diritti e Convenzione non giustificassero l'annullamento delle norme contestate, in presenza di rimedi e garanzie giurisdizionali.
Massime di principio
- Il colloquio telefonico o audiovisivo fra detenuti entrambi sottoposti al regime 41-bis è astrattamente ammissibile ma va bilanciato con specifiche esigenze di sicurezza: non è un diritto illimitato.
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia è non vincolante ma deve essere valutato dal giudice sotto il profilo della sua concretezza e rilevanza; non può essere né ignorato né automaticamente determinante senza motivazione sui suoi contenuti.
- Ogni istanza di colloquio è autonoma: un precedente provvedimento favorevole o sfavorevole non produce automaticamente giudicato che vincoli le decisioni successive, specie se possono emergere nuovi elementi.
- Le decisioni dell'Amministrazione Penitenziaria (e del Direttore) sono sindacabili dal Tribunale di Sorveglianza; la motivazione deve indicare gli elementi concreti che giustificano il diniego, in particolare fatti idonei a mostrare il rischio di veicolazione di messaggi criptati o di pregiudizio alla sicurezza.
- Le questioni di costituzionalità relative alla competenza del Direttore in tema di colloqui telefonici nel 41-bis sono, di regola, manifestamente infondate quando il sistema prevede adeguati rimedi giurisdizionali e la misura ha natura preventiva; tuttavia va sempre garantito il bilanciamento tra sicurezza e diritto alla conservazione dei rapporti familiari.
- Per ottenere o difendere un diniego è fondamentale produrre o contestare elementi fattuali specifici: l'Amministrazione deve documentare rischi concreti; il detenuto deve evidenziare l'assenza di tali rischi e la carenza motivazionale del provvedimento.
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