Cassazione Penale, Ordinanza n. 00606/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna per furto aggravato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato commesso all'interno di uno scalo ferroviario, ai danni del bagaglio di un viaggiatore, avente ad oggetto uno zaino contenente un PC portatile e altri oggetti. Il ricorso deduceva due censure: la prima relativa a erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in punto di recidiva, contestando il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; la seconda relativa alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte rileva che entrambe le doglianze sono formulate in modo generico, assertivo e privo di specificità, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, quanto alla recidiva, la Corte d'appello aveva valorizzato i plurimi precedenti penali, per lo più per furto consumato o tentato, l'assenza di effetti rieducativi delle precedenti carcerazioni e la persistenza di una scelta delinquenziale; quanto al trattamento sanzionatorio, aveva considerato la personalità del reo, la recidiva reiterata specifica, la gravità del fatto e la collocazione della pena vicino al minimo edittale della fattispecie aggravata, con aumento minimo per la continuazione.
Norme richiamate
richiamato come base della fattispecie aggravata del furto; la Corte osserva che la pena irrogata si colloca vicino al minimo previsto per tale ipotesi aggravata, con aumento minimo per la continuazione.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere specifiche, pertinenti e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica può essere sorretto da plurimi precedenti penali, specialmente se della stessa indole, e dalla mancata efficacia rieducativa di precedenti detenzioni, come indice di persistente pericolosità e inclinazione a reiterare il reato.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito può valorizzare la personalità del reo, la gravità del fatto e la recidiva, purché dia conto in modo non apparente delle ragioni del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità non è sufficiente proporre una diversa lettura del fatto o della pena: occorre confrontarsi puntualmente con gli argomenti della decisione impugnata e indicare specifiche ragioni di diritto o di fatto per cui essa sarebbe erronea.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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