Cassazione Penale, Ordinanza n. 08821/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi generici e versati in fatto e il terzo manifestamente infondato e non specifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi erano formulati in modo del tutto fattuale e generico, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di censura né congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo riguardava la richiesta di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., ma è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, ritenuta congrua in fatto e corretta in diritto. La successiva memoria difensiva non ha introdotto elementi idonei a superare il vaglio di inammissibilità.
Norme richiamate
L'aggravante richiamata dalla difesa è stata ritenuta correttamente motivata dalla Corte di appello; il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con tale motivazione.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure meramente fattuali e generiche, prive di puntuale indicazione delle ragioni di doglianza e di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla motivazione della sentenza di merito deve essere specifica: non è sufficiente riproporre affermazioni difensive astratte se non si confutano le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
- Quando la Corte di merito abbia reso una motivazione congrua e corretta sulla sussistenza di un'aggravante, il motivo di ricorso che non si misuri con tale argomentazione è manifestamente infondato.
- La memoria successiva non può sanare un ricorso originariamente inammissibile se non introduce argomentazioni nuove idonee a superare le cause di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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