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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un'associazione creditrice aveva notificato precetto a un'azienda sanitaria locale per il pagamento di una somma di denaro e aveva poi promosso espropriazione presso terzi sulle somme depositate dalla debitrice presso un istituto di credito. Nel corso del procedimento esecutivo, il giudice dell'esecuzione di Napoli Nord aveva dapprima dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Napoli e assegnando termine per la riassunzione; successivamente, riassunto il processo, il giudice dell'esecuzione di Napoli aveva ritenuto invece competente Napoli Nord e aveva sospeso il processo esecutivo richiamando l'art. 48 c.p.c. La creditrice ha proposto regolamento di competenza sostenendo che, nell'espropriazione presso terzi, la competenza dovesse radicarsi presso il tribunale del luogo di residenza del debitore, ossia Napoli Nord.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso era indirizzato contro un provvedimento di sospensione del processo esecutivo ex art. 48 c.p.c. che si limitava a confermare la precedente ordinanza con cui il giudice aveva sottoposto al contraddittorio la questione della propria incompetenza senza però dichiararla. In via dirimente, la Corte ha affermato che non è ammissibile il regolamento di competenza avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari incompetenza o sospenda il processo esecutivo: il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre nei termini, e solo contro la sentenza che definisce tale opposizione potrà eventualmente proporsi regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. La questione sostanziale sulla competenza non è stata quindi esaminata. Spese non liquidate perché le altre parti erano intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza può essere proposto solo nei casi previsti e, nel contesto dell'esecuzione, eventualmente contro la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi, non direttamente contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 48 c.p.c.

    Il provvedimento impugnato aveva sospeso il processo esecutivo richiamando tale norma; la Corte ha valorizzato la natura del provvedimento come ordinanza del giudice dell'esecuzione non idonea a fondare un regolamento di competenza diretto.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio necessario contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'incompetenza o sospenda il processo esecutivo, entro il termine perentorio.

  • art. 380-ter c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale e per la mancata requisitoria scritta del Procuratore generale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che affronti la competenza o sospenda il procedimento non è normalmente impugnabile con regolamento di competenza immediato, dovendosi utilizzare il rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
  • Quando il giudice dell'esecuzione non emette una vera e propria declinatoria di competenza ma si limita a sospendere il processo o a sottoporre la questione al contraddittorio, il regolamento di competenza è improponibile perché manca il provvedimento idoneo a radicarne l'ammissibilità.
  • Il regolamento di competenza può eventualmente essere proposto solo avverso la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi, non contro il provvedimento esecutivo presupposto.
  • In presenza di un ricorso inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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