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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19544/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Milosavljevic ha impugnato la sentenza che lo riteneva responsabile dell'art. 707 c.p., sostenendo che il reato presupposto (la condanna precedente) si era estinto e che quindi non poteva sussistere il presupposto soggettivo della contravvenzione. In particolare si eccepiva che fosse intervenuta l'estinzione del reato e degli effetti penali (richiamando l'art. 167 c.p. e la normativa sul patteggiamento), per cui non poteva ritenersi più "condannato" ai fini dell'art. 707 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 225/2008 e rilevando l'identità di funzione tra l'estinzione degli effetti penali per riabilitazione (art. 178 c.p.) e per estinzione prevista dall'art. 445 comma 2 c.p.p. dopo il decorso dei termini, la Corte ha ritenuto che il soggetto nel cui confronto il reato e gli effetti penali sono estinti non rientri nella nozione di "condannato" prevista dall'art. 707 c.p. Poiché l'elemento soggettivo richiesto dalla norma veniva meno, la condotta non integrava il reato contestato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Reato di pericolo che ha come presupposto soggettivo la qualità di "condannato" per delitti determinati da motivi di lucro o per determinate contravvenzioni: la Corte ha ritenuto che tale presupposto non sussiste quando il reato e gli effetti penali sono stati estinti.

  • art. 167 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che riguarda l'estinzione di reati (eccezione formulata dal difensore). La Corte ha però fondato la decisione sul principio secondo cui l'estinzione degli effetti penali (sia per riabilitazione sia per patteggiamento e decorso termini) esclude la qualità di "condannato".

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    "il reato è estinto..." e "si estingue ogni effetto penale"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione che stabilisce l'estinzione del reato e di ogni effetto penale in caso di patteggiamento (salvo il rispetto dei termini di periodo di osservazione) comporti l'equiparazione, ai fini dell'art. 707 c.p., alla situazione della riabilitazione: il soggetto non è più qualificabile come "condannato".

  • art. 178 cod. pen.

    "la riabilitazione... estingue ogni effetto penale della condanna"

    La Corte ha fatto riferimento a questa norma per analogia: la riabilitazione estingue gli effetti penali e, pertanto, il riabilitato non rientra tra i destinatari della norma incriminatrice di cui all'art. 707 c.p.; la stessa conclusione vale per l'estinzione prevista dall'art. 445 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 225/2008

    "Al legislatore non è inibito, infatti, prevedere che alla condanna, anche se seguita dall'espiazione della pena, residuino «effetti penali», al cui novero va ascritto quello in esame. Né si può ritenere che, in tale ottica, la condanna per determinati reati si trasformi in un "marchio indelebile", ... il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen.)"

    La Corte di cassazione ha utilizzato questo passaggio per sostenere che chi ha ottenuto l'estinzione degli effetti penali (con la riabilitazione) non può essere considerato "condannato" ai fini dell'art. 707 c.p.; estendendo il ragionamento, ha ritenuto analoga la situazione di chi vede estinto il reato e gli effetti penali a seguito delle disposizioni sul patteggiamento (art. 445 c.p.p.).

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. II, n. 41477/2018 e n. 44190/2018)

    Precedenti decisioni avevano affermato che la condizione soggettiva di "persona condannata" può sussistere anche in caso di sentenza di patteggiamento. La Corte osserva però che quelle pronunce non chiarivano se nei casi esaminati fosse già intervenuta l'estinzione degli effetti penali; pertanto non contrastano il principio espresso nella sentenza in esame secondo cui l'effettiva estinzione degli effetti penali esclude la qualità di "condannato".

Massime di principio

  • Per applicare disposizioni che richiedono la qualità di "condannato" (es. art. 707 c.p.) è necessario verificare non solo l'esistenza di una precedente sentenza, ma anche se gli effetti penali di quella condanna siano ancora operanti: la riabilitazione o l'estinzione ex art. 445 c.p.p. comportano l'assenza della qualità di "condannato".
  • Una sentenza di patteggiamento può comportare una condanna ai fini di norme che richiedono tale qualità, ma solo finché non si sia determinata l'estinzione del reato e degli effetti penali (es. per decorso dei termini senza recidiva o per altri istituti estintivi). È quindi essenziale accertare lo stato processuale e sostanziale della condanna al momento del fatto contestato.
  • Quando la norma incriminatrice è di tipo soggettivo (presuppone una particolare condizione personale), la cessazione legale degli effetti penali è idonea a far venir meno l'elemento soggettivo e quindi l'integrazione del reato; conseguentemente l'azione penale e la condanna possono essere impedite o annullate.
  • In casi simili, le parti e il Giudice devono controllare la sussistenza dell'effettiva estinzione degli effetti penali (riabilitazione, estinzione per patteggiamento e decorso termini, ecc.) prima di ritenere integrati reati che hanno la qualità di "condannato" come presupposto.
  • Se sussiste dubbio sullo stato di estinzione degli effetti penali, la decisione può richiedere accertamenti formali sui registri delle condanne e sui termini eventualmente decorso; l'onere probatorio in ordine alla persistenza della qualità di "condannato" può essere rilevante nel processo.

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