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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26345/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva contestato un avviso di accertamento per l'anno 2011 con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito, ai fini delle imposte dirette e indirette, disconoscendo la deduzione dei costi sostenuti per due contratti di sponsorizzazione con associazioni dilettantistiche locali. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre in appello la CTR aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e dichiarato improcedibile l'appello principale della contribuente per asserita carenza di interesse. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546/1992, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio, perché proposto oltre il termine di legge; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 del d.lgs. n. 546/1992, per mancata pronuncia sul proprio appello principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'appello incidentale dell'Agenzia era stato depositato tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'appello principale, sicché doveva essere dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché una volta esclusa la validità dell'appello incidentale occorreva riesaminare nel merito l'appello principale della contribuente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    "le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando atto di controdeduzioni. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale"

    L'appello incidentale del resistente nel processo tributario deve essere proposto nello stesso atto di controdeduzioni e nei termini per la costituzione; il suo deposito tardivo comporta inammissibilità, rilevabile d'ufficio.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    "l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale"

    Il termine di costituzione del resistente nel processo tributario è di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; da tale termine dipende anche la tempestività dell'eventuale appello incidentale.

  • art. 112 d.lgs. 546/1992

    Il motivo sulla omessa pronuncia è stato dichiarato assorbito, poiché la necessità di esaminare il merito dell'appello principale della contribuente discendeva già dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al procedimento camerale sulla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello incidentale del resistente è inammissibile se non è proposto con l'atto di costituzione depositato nel termine di legge, essendo il termine stesso perentorio.
  • La tardività dell'appello incidentale è rilevabile d'ufficio dal giudice sia in appello sia in sede di legittimità.
  • Quando l'impugnazione incidentale è inammissibile per tardività, resta assorbita la censura relativa alla mancata pronuncia sull'appello principale se il suo esame deve essere rimesso al giudice di merito dopo la cassazione.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'appello incidentale nel processo tributario, occorre avere riguardo alla data di notificazione dell'appello principale e al termine di sessanta giorni previsto per la costituzione del resistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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