Cassazione Civile, Ordinanza n. 03618/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007 emesso dal Comune. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: con il primo si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale, deducendo la violazione delle norme processuali e costituzionali indicate in rubrica, perché il giudice di appello aveva fondato il rigetto esclusivamente sull’asserita efficacia di giudicato esterno derivante da precedenti ordinanze della Cassazione relative ad annualità d’imposta diverse; con il secondo si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’assenza di potenzialità edificatoria dell’area.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno a precedenti pronunce di cassazione che avevano cassato con rinvio decisioni relative ad altre annualità ICI. La sentenza di cassazione con rinvio non costituisce giudicato; il principio di diritto enunciato in sede di legittimità vincola il giudice del rinvio, ma non integra un giudicato esterno automaticamente opponibile in altro giudizio. La mera identità di questioni di fatto e di diritto può al più avere valore persuasivo, non vincolante. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
È evocato tra le norme processuali la cui violazione è dedotta a sostegno della nullità della sentenza tributaria.
È richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla motivazione della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È citato per contestare l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice del rinvio, ma non coincide con un giudicato esterno.
È menzionato con riferimento alle pronunce di cassazione con rinvio (rinvio proprio o prosecutorio) che non producono giudicato esterno.
È richiamato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- La sentenza di cassazione con rinvio non costituisce giudicato: il vincolo derivante dalla pronuncia di legittimità opera nel solo giudizio di rinvio, mentre il giudicato si forma soltanto sulla decisione che definisce definitivamente il merito della causa.
- Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione può orientare o convincere il giudice di un diverso giudizio, ma non produce di per sé un effetto preclusivo automatico come giudicato esterno.
- La mera identità delle questioni giuridiche e fattuali tra giudizi relativi a diverse annualità d’imposta non è sufficiente, da sola, a fondare l’efficacia del giudicato esterno.
- Se la decisione di merito si fonda esclusivamente su un presupposto di giudicato esterno erroneamente affermato, la motivazione risulta viziata e la sentenza è cassabile.
- Quando il primo motivo che attacca la ratio decisoria è accolto, resta assorbito il motivo che investe un ulteriore profilo decisorio logicamente subordinato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03576/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03578/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03579/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03583/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03592/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_civile · 12 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03595/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →